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Sentenza

Sentenza del 02/08/2018 n. 3286 - Comm. Trib. Prov. Siracusa

Avviso di presa in carico del Concessionario - Atto autonomamente impugnabile - Esclusione. Notifica a mezzo raccomandata - Ricorso soggetto a termine di decadenza - Notifica a mezzo raccomandata - Onere di produzione della busta- Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un atto qualificato come "estratto di ruolo", lamentando la mancata notifica dell'atto prodromico e della cartella di pagamento. In realtà, il documento prodotto era un avviso di presa in carico, con cui il concessionario della riscossione comunicava di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'incarico di riscuotere le somme derivanti da un avviso di accertamento esecutivo. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato tempestivamente la data di ricezione della raccomandata, non avendo prodotto la busta necessaria a verificare il rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni: l'avviso di presa in carico non è un atto autonomamente impugnabile, poiché non ha natura impositiva e il titolo esecutivo è costituito dall'avviso di accertamento; inoltre, non è stata provata la data di ricezione dell'atto ai fini della verifica della tempestività del ricorso. La Commissione ha anche rilevato, per completezza, che l'Agenzia delle Entrate aveva documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 702,00.

Norme richiamate

  • Art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010

    L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento; l'esecuzione forzata è sospesa per centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione.

    L'avviso di accertamento esecutivo costituisce il titolo per la riscossione e può essere affidato direttamente al concessionario senza previa iscrizione a ruolo e senza emissione di cartella di pagamento. La comunicazione di presa in carico ha funzione meramente informativa e non è autonomamente impugnabile.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    Individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.

    Poiché l'avviso di presa in carico non ha natura impositiva e non rientra tra gli atti elencati dalla norma, non può essere impugnato autonomamente.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

    Quando il ricorso è soggetto a un termine decadenziale, il contribuente deve dimostrare la data di ricezione dell'atto impugnato. In caso di notifica tramite raccomandata, tale prova richiede normalmente la produzione della busta.

  • Art. 29 del D.Lgs. n. 46/1999

    Le opposizioni relative all'esecuzione forzata appartengono, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre la giurisdizione tributaria permane per gli atti tributari impugnabili, come il preavviso di iscrizione ipotecaria nei casi previsti.

  • Cassazione n. 4891/2015

    Ha affermato che, quando la tempestività del ricorso dipende dalla data di ricezione di una raccomandata, il destinatario deve produrre la busta per provare tale data.

Massime di principio

  • Una comunicazione del concessionario che informa della presa in carico delle somme non è necessariamente un atto impositivo né un atto autonomamente impugnabile: occorre verificare se incide direttamente sulla posizione tributaria o se si limita a comunicare l'avvio della fase di riscossione.
  • Nel sistema degli accertamenti esecutivi, l'avviso di accertamento può fungere direttamente da titolo esecutivo; pertanto, l'assenza di una cartella di pagamento o di una previa iscrizione a ruolo non implica automaticamente l'inesistenza della pretesa.
  • Le contestazioni sul merito della pretesa tributaria devono essere rivolte tempestivamente contro l'avviso di accertamento o contro altro atto espressamente impugnabile, non contro una successiva comunicazione meramente informativa.
  • Quando il termine per ricorrere è decadenziale, il contribuente deve conservare e produrre la busta o altra documentazione idonea a dimostrare la data effettiva di ricezione della raccomandata; la sola indicazione della data dell'atto o una stampa interna non è sufficiente.
  • Prima di proporre ricorso occorre identificare correttamente il documento ricevuto, verificare la sua impugnabilità, individuare il termine applicabile e raccogliere la prova della notifica.
  • Le opposizioni attinenti alla fase esecutiva possono appartenere alla giurisdizione ordinaria, mentre le controversie sull'esistenza e sulla legittimità della pretesa tributaria restano, nei limiti previsti dalla legge, di competenza del giudice tributario.

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