Sentenza del 09/03/2018 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica a mezzo del servizio postale - Poste private - Ammissibilità - Poste Italiane S.p.a - Esclusività Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione eseguita da un soggetto privato prima del 10 settembre 2017 è stata ritenuta inesistente, poiché in quel periodo il servizio postale universale era riservato in via esclusiva a Poste Italiane S.p.a. L'inesistenza non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della controparte. La liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017 opera solo per il futuro e non è applicabile retroattivamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità di una notificazione effettuata tramite un operatore postale privato prima del 10 settembre 2017. Il punto centrale è stabilire se la liberalizzazione dei servizi postali, introdotta dall'art. 1, comma 57, lettera b), della legge n. 124/2017, potesse applicarsi retroattivamente alle notificazioni eseguite anteriormente alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lettera b)
Ha soppresso, dal 10 settembre 2017, l'esclusività precedentemente riconosciuta a Poste Italiane S.p.a. per il servizio postale ordinario universale.
La norma ha liberalizzato il servizio postale, ma non ha efficacia retroattiva: si applica alle notificazioni eseguite dal 10 settembre 2017 in poi.
Cassazione, sentenza n. 23887/2017
Conferma che, prima dell'entrata in vigore della liberalizzazione, la notificazione effettuata da un operatore postale privato era inesistente e non poteva essere sanata dalla costituzione della controparte.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione postale occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data in cui la notificazione è stata eseguita.
- Le notificazioni effettuate tramite operatori postali privati prima del 10 settembre 2017 sono, in linea generale, inesistenti, non semplicemente nulle.
- L'inesistenza della notificazione non è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario, diversamente da quanto può accadere per alcuni vizi di nullità.
- La liberalizzazione dei servizi postali prevista dalla legge n. 124/2017 non può essere applicata retroattivamente a notificazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per le notificazioni effettuate dal 10 settembre 2017, l'utilizzo di un operatore privato può essere ammissibile, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
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