Cassazione Penale, Sentenza n. 31581/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colao è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309) dopo il ritrovamento di 6,5 kg di marijuana occultati nel bagagliaio dell'autovettura da lui condotta. Con il ricorso il difensore ha dedotto: (a) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi della consapevolezza del trasporto, contestando la valutazione probatoria del Tribunale; (b) violazione dell'art. 274 c.p.p. perché la misura più afflittiva (carcere) sarebbe stata applicata ingiustificatamente, senza un pericolo concreto di reiterazione del reato, anche alla luce del fatto che l'imputato ha un unico precedente per allaccio abusivo alla rete elettrica.
La decisione
Il tribunale di appello ha respinto il primo motivo (ha ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza: ingente quantità di stupefacente, occultamento nel bagagliaio, spiegazione ritenuta implausibile). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, poiché l'ordinanza impugnata contiene una valutazione contraddittoria circa l'adeguatezza degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo elettronico: da un lato si afferma che i margini di libertà connessi ai domiciliari permetterebbero la reiterazione, dall'altro si riconosce che l'eventuale allontanamento sarebbe segnalato dal dispositivo, senza chiarire se il rischio riguarda anche attività illecite svolte all'interno del domicilio. Per questa ragione l'ordinanza è annullata limitatamente alla valutazione dell'adeguatezza della misura e la questione è rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame (competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73)
Norma sostanziale che punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti. La corte ha ritenuto che il possesso di 6,5 kg di marijuana e le circostanze del rinvenimento costituiscano gravi indizi di detenzione ai fini di spaccio e della consapevolezza del trasporto
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizione relativa alla graduazione delle misure cautelari. Il ricorrente ha contestato l'applicazione della misura più afflittiva; la Corte ha accolto parzialmente il rilievo, sottolineando che il giudice di merito deve motivare in modo non contraddittorio perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero inidonei
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo giudizio di riesame; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per una nuova valutazione sull'adeguatezza della misura
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La mera detenzione di una quantità importante di sostanza stupefacente e le circostanze del ritrovamento (occultamento, suddivisione in involucri, uso di veicolo preso a noleggio, spiegazioni implausibili) possono costituire gravi indizi di detenzione ai fini di spaccio e della consapevolezza della natura della sostanza.
- Quando il giudice nega la possibilità degli arresti domiciliari con controllo elettronico deve motivare in modo coerente e non contraddittorio: se il rischio di reiterazione è fondato su un possibile allontanamento dal domicilio, va spiegato perché il dispositivo elettronico non sarebbe idoneo a impedirlo o a segnalarlo; se il rischio riguarda attività illecite compiute all'interno del domicilio, la motivazione deve specificarlo.
- Le decisioni di riesame che contengono valutazioni interne incompatibili o ambigue sulla adeguatezza di misure meno afflittive sono vulnerabili e possono essere annullate con rinvio per nuovo esame.
- Nella scelta della misura cautelare il giudice deve sempre bilanciare necessità e proporzionalità, considerando gravità del fatto, pericolosità dell'indagato, precedenti e concrete possibilità di controllo (es. efficacia del braccialetto elettronico), e spiegare come tali elementi giustifichino l'uso della misura più afflittiva.
- Da un punto di vista difensivo, è efficace contestare la mancata o contraddittoria motivazione circa l'adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico), specie quando non emerge un concreto e specifico rischio di reiterazione.
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