Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15668/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un dottore commercialista aveva promosso arbitrato contro una società per ottenere il compenso quale componente del collegio sindacale per il triennio 2012/2014. Egli sosteneva che il compenso dovesse essere determinato in euro 27.000,00 in base a due delibere assembleari del 24 e del 29 maggio 2012. Il collegio arbitrale aveva accolto la domanda liquidando euro 26.100,00. La società aveva impugnato il lodo per errori di diritto relativi al merito, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sull’arbitrato societario e delle regole interpretative delle deliberazioni assembleari. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, ritenendo violato l’art. 1362 c.c., aveva rideterminato il compenso in euro 2.788,87 oltre accessori e aveva condannato il professionista alla restituzione della differenza. Nel ricorso per cassazione il professionista ha articolato quattro motivi: (1) erronea applicazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. 5/2003 e dell’art. 829, comma 2, c.p.c., per avere la Corte d’appello ammesso l’impugnazione del lodo per errores in iudicando nonostante l’arbitrato non riguardasse questioni non compromettibili né la validità di delibere assembleari; (2) medesima censura, assumendo che la clausola compromissoria statutaria del 2005 fosse regolata dall’art. 36 d.lgs. 5/2003 e quindi sottratta all’impugnazione per errori di diritto nei termini ritenuti dalla Corte territoriale; (3) violazione dell’art. 34 d.lgs. 5/2003 e dell’art. 1372 c.c. perché la convenzione arbitrale avrebbe dovuto essere riferita alla data di accettazione della carica del sindaco e non a quella di approvazione dello statuto, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione del lodo ex art. 829, comma 3, c.p.c.; (4) violazione della l. 122/2010 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. sul significato delle deliberazioni assembleari utilizzate per determinare il compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: ha confermato che, nell’arbitrato societario, per stabilire se il lodo sia impugnabile per errori di diritto occorre avere riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, identificata nella clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale del 2005; ha ribadito che, per le clausole anteriori alla riforma del 2006, l’impugnazione per errores in iudicando è ammessa secondo il regime previgente richiamato dall’art. 36 d.lgs. 5/2003; ha inoltre escluso che fosse decisiva la diversa data di accettazione dell’incarico del sindaco, perché la clausola statutaria vincola i soggetti indicati nello statuto a seguito dell’accettazione, ma resta la medesima clausola stipulata con lo statuto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione di merito del significato delle deliberazioni assembleari e della ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. n. 5 del 2003

    Richiamato nel contesto dell’arbitrato societario; non è stata ravvisata una violazione utile ad accogliere il ricorso.

  • art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003

    Per le clausole compromissorie societarie anteriori alla riforma del 2006, il rinvio all’art. 829 c.p.c. va letto secondo il regime previgente, con ammissibilità dell’impugnazione del lodo per errori di diritto nei limiti stabiliti dalla legge di rinvio.

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    Nel regime applicabile alla clausola statutaria anteriore al 2006 consente l’impugnazione del lodo per nullità per violazione delle regole di diritto, salvo diversa pattuizione di equità o non impugnabilità.

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    La sua applicazione dipende dalla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, non dalla data di proposizione del giudizio arbitrale.

  • art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003

    "a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro"

    La clausola compromissoria inserita nello statuto vincola amministratori, liquidatori e sindaci indicati dalla norma dopo l’accettazione dell’incarico, ma la convenzione di arbitrato resta quella contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il momento di perfezionamento del vincolo arbitrale; la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa data di accettazione dell’incarico ai fini della legge applicabile alla convenzione.

  • art. 1362 c.c.

    Le deliberazioni assembleari, in quanto atti negoziali di esecuzione del contratto sociale, devono essere interpretate secondo le regole ermeneutiche contrattuali; la Corte territoriale ha ritenuto violata questa regola dagli arbitri.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1362 c.c. per l’interpretazione coordinata delle deliberazioni assembleari.

  • l. n. 122 del 2010

    Richiamata nei motivi di impugnazione e di ricorso in relazione ai limiti legali al compenso; la censura è stata respinta perché assorbita nella valutazione di interpretazione delle delibere e nel sindacato sul merito precluso in cassazione.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    La novella ha modificato l’art. 829 c.p.c.; tuttavia, per stabilire l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo occorre guardare alla data della convenzione di arbitrato, non a quella del giudizio arbitrale.

  • art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006

    Norma transitoria richiamata per affermare che il nuovo art. 829, comma 3, si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella.

  • art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006

    Ha riformulato l’art. 829, comma 3, c.p.c., incidendo sul regime delle impugnazioni dei lodi arbitrali.

  • art. 808 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della forma della clausola compromissoria; la Corte ha precisato che il vincolo per sindaci e altri soggetti deriva comunque dalla clausola statutaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell’arbitrato societario, l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per errori di diritto va verificata in base alla legge vigente al momento della stipulazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto o nell’atto costitutivo, non in base alla data in cui il soggetto accetta la carica sociale o alla data del giudizio arbitrale.
  • Per le clausole compromissorie societarie anteriori alla riforma del 2006, il regime dell’art. 829 c.p.c. va coordinato con l’art. 36 d.lgs. 5/2003, con conseguente possibilità di impugnare il lodo per errores in iudicando nei limiti consentiti dalla disciplina previgente richiamata dalla legge di rinvio.
  • La clausola compromissoria inserita nello statuto sociale, una volta accettato l’incarico da parte dei soggetti contemplati dalla norma, vincola anche sindaci e altri organi sociali, ma la data rilevante per individuare il regime dell’impugnazione del lodo resta quella della sua originaria predisposizione statutaria.
  • Le deliberazioni assembleari societarie, quando incidono su rapporti interni e attuano il contratto sociale, sono interpretate secondo le regole ermeneutiche dei contratti.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, l’interpretazione data dagli arbitri a un contratto o a un atto negoziale non può essere riesaminata nel merito dalla Corte di cassazione: è censurabile solo per violazione di regole di diritto o per totale mancanza di motivazione, non per la diversa lettura degli elementi fattuali proposta dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazioniPatti parasociali
RamiSocietarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.