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Sentenza

Sentenza n. 619/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 674/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di 500 euro, condannando il Ministero a renderla disponibile o a fornire un beneficio equipollente. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha dedotto né dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha verificato sia il passaggio in giudicato della sentenza, non impugnata, sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: la sentenza era stata notificata al Ministero il 7 marzo 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 31 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, al giudicato del Tribunale di Bergamo mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente in favore della ricorrente. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessata, in sostituzione dell’Amministrazione. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e non nella qualità di dirigente dell’Amministrazione; può adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, incluso l’ordine alla struttura tecnica competente di inserire il nominativo dell’interessata tra i soggetti abilitati a registrarsi sulla piattaforma della Carta del docente e ad attivare il relativo bonus, anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato o comunque esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato ritenuto applicabile perché la sentenza del Tribunale di Bergamo non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del potere del giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo; una volta decorso, può essere promosso il giudizio di ottemperanza per l’inadempimento dell’Amministrazione statale.

  • art. 114 c.p.a. e principio affermato da Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 maggio 2021, n. 8

    Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può adottare tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall’Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, l’Amministrazione non ne abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo nei casi soggetti all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione resistente deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale deduzione e prova, l’inottemperanza deve ritenersi persistente.
  • Il commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’Amministrazione sostituita.
  • Il commissario ad acta può adottare tutti gli atti, anche di natura amministrativa, necessari all’integrale esecuzione del giudicato, compresi quelli che l’Amministrazione obbligata avrebbe dovuto adottare e non ha adottato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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