Cassazione Penale, Ordinanza n. 21978/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sull'art. 131-bis c.p. era manifestamente infondata e già specificamente disattesa dal giudice di merito con argomentazione non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, già condannato con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 10/09/2024, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, contestando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La doglianza è stata ritenuta dalla Corte reiterativa di questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione congrua e non illogica. La Corte ha valorizzato, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, i pregressi contatti dell'imputato con organizzazioni criminali dedite a reati analoghi, nonché la sua sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale e una precedente condanna per art. 74 d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e globale delle peculiarità concrete della fattispecie; non è automatica e può essere esclusa valorizzando i criteri dell'art. 133 c.p., compresi modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 133, comma 1, c.p.
Costituisce il parametro per la valutazione discrezionale della tenuità del fatto, da compiersi sulla base delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 74 d.P.R. 309/1990
È richiamato solo come precedente condanna dell'imputato, rilevante ai fini del giudizio negativo sulla particolare tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non opera in modo automatico, ma richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La motivazione del giudice di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo se manifestamente illogica o mancante; quando sia congrua e non illogica, la censura che si limiti a riproporre argomenti già esaminati è inammissibile o comunque manifestamente infondata.
- La valutazione di particolare tenuità può essere esclusa anche tenendo conto del contesto complessivo del fatto e dei precedenti elementi sintomatici della pericolosità o abitualità del soggetto, come pregresse frequentazioni con ambienti criminali e precedenti condanne pertinenti al medesimo ambito delittuoso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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