Sentenza n. 3083/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto sulla domanda di iscrizione nella White List della Prefettura di -OMISSIS- del -OMISSIS- presentata fin dal 20.11.2019 presso l'U.T.G. di -OMISSIS-, nonché per la declaratoria dell'obbligo del Prefetto di -OMISSIS- a provvedere alla definizione, con atto espresso e motivato, del procedimento della domanda di iscrizione nella White List di -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sulla domanda di iscrizione nella white list prefettizia presentata il 20 novembre 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ufficio Territoriale del Governo sulla domanda di iscrizione, presentata il 20 novembre 2019, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Ha chiesto, inoltre, la declaratoria dell'obbligo del Prefetto di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere accolto l'istanza e di avere disposto l'iscrizione nella white list, con validità fino al 26 gennaio 2027.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione ha rilasciato il titolo richiesto, facendo venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale: nonostante l'adozione sopravvenuta del provvedimento richiesto, il ritardo dell'amministrazione, che ha accolto l'istanza soltanto dopo molti anni dalla presentazione, giustifica la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 2-bis l. 241/1990
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sull'obbligo di provvedere e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione favorevole del procedimento non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, se il provvedimento è stato adottato dopo un ritardo significativamente protratto rispetto alla presentazione dell'istanza.
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