Cassazione Penale, Sentenza n. 09969/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione tra due reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 16/02/2013 e il 09/01/2017. Il ricorrente deduceva identità delle fattispecie, medesimo contesto territoriale, omogeneità delle condotte e un'unica finalità soggettiva (procurarsi denaro per soddisfare la tossicodipendenza). Inoltre allegava certificazioni Ser.D. e sosteneva difficoltà economiche croniche (assenza di lavoro nei quattro anni) a supporto della tesi di volizione unitaria.
La decisione
Il giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Napoli) ha respinto l'istanza; il ricorso avverso tale ordinanza è stato dichiarato infondato e rigettato dalla Corte. Motivazioni: l'intervallo temporale di quattro anni tra i reati ostava al riconoscimento di una volizione criminale unitaria; le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di cognizione indicavano che i delitti erano legati a difficoltà economiche contingenti e non a una programmazione unitaria; le certificazioni Ser.D. depositate non comprovano la tossicodipendenza attuale (il certificato del 13/01/2017 rileva la mancata presenza nel servizio dal 2015 e non attesta l'attualità della dipendenza; il certificato del 03/09/2025 indica solo iscrizione per abuso di cocaina, e "abuso" non equivale a "dipendenza"); la deduzione circa la cronica difficoltà economica è stata ritenuta inammissibile per mancanza di autosufficienza probatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; i dati identificativi devono essere omessi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Le due condotte contestate sono state inquadrate sotto lo stesso articolo ma il riconoscimento della continuazione richiede valutazione della volizione unitaria e non si ottiene automaticamente per la mera identità della fattispecie; la Corte ha ritenuto che l'intervallo temporale e gli elementi di fatto escludessero tale volizione unitaria.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Richiesta di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, come imposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 (Madonia) e altri precedenti
"quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali."
La Corte ha richiamato il principio secondo cui un ampio intervallo temporale tra violazioni è elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, potendo legittimamente escludere una pianificazione unitaria.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021 (B.)
Richiamato il principio che l'"abuso" di una sostanza è concettualmente distinto dalla "dipendenza"; pertanto una certificazione che attesti abuso non è di per sé idonea a provare la tossicodipendenza attuale necessaria a fondare la tesi della unitarietà della volizione.
Giurisprudenza su inammissibilità per mancata autosufficienza (es. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Schioppo; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Bregamotti; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 Natale)
La Corte ha applicato il principio per cui le censure fondate su travisamento di fatti o su elementi probatori devono essere autosufficienti in ricorso; l'affermazione di difficoltà economiche croniche senza allegazione o trascrizione degli elementi probatori rilevanti rende la deduzione inammissibile.
Massime di principio
- La riconoscibilità della continuazione tra reati richiede la prova (o almeno argomentazione credibile) di una volizione criminale unitaria: un lungo intervallo temporale tra le condotte tende a escluderla.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di cognizione possono essere valutate dal giudice dell'esecuzione e, se indicano carattere contingente delle difficoltà che hanno determinato i reati, contrastano la tesi della programmazione unitaria.
- Per sostenere che la dipendenza da sostanze abbia concorso a determinare reati è necessario produrre certificazioni che attestino la tossicodipendenza attuale o un quadro probatorio idoneo; una generica attestazione di "abuso" non è sufficiente.
- Le deduzioni afferenti fatti decisivi (es. cronica impossibilità a lavorare) devono essere autosufficienti nel ricorso: occorre allegare o trascrivere gli elementi probatori dai quali si ricava il travisamento o la falsità delle motivazioni impugnate.
- Il giudice può legittimamente negare la continuazione anche quando le fattispecie siano identiche, se gli elementi fattuali (tempo, finalità, prova di dipendenza, ecc.) non supportano l'ipotesi di un progetto unitario.
- In sede di impugnazione processuale, la mancanza di documentazione specifica o di prove aggiornate può determinare il rigetto della richiesta nonostante la plausibilità sostanziale delle ragioni addotte.
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