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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11820/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato per il reato previsto dagli artt. 81, secondo comma, e 341-bis cod. pen. per aver pronunciato parole offensive all'indirizzo di due Ispettori capo, un Assistente capo e altri colleghi della Polizia penitenziaria mentre si trovava in cella singola nella Casa circondariale di Camerino; il ricorso censura: (i) la mancata verifica della presenza di una pluralità di persone estranee alla pubblica amministrazione (si sarebbe contato solo personale pubblico/coadiuvante), (ii) l'applicazione automatica della recidiva infra-quinquennale senza valutare l'incremento della pericolosità, (iii) il diniego non motivato delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "perché il fatto non sussiste". Ha ritenuto che il requisito della pluralità di persone previsto dall'art. 341-bis non fosse integrato quando le persone presenti sono esclusivamente altri pubblici ufficiali o agenti che partecipano all'espletamento dello stesso atto d'ufficio; la condotta contestata era stata tenuta esclusivamente in presenza di pubblici ufficiali coinvolti nello stesso atto d'ufficio, dunque mancavano gli elementi costitutivi del reato. Le ulteriori censure (recidiva e attenuanti) sono state assorbite dalla decisione sulla insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiede la pubblicità dell'offesa e la presenza di più persone; la pluralità deve comprendere persone estranee alla pubblica amministrazione o pubblici ufficiali presenti per motivi diversi dall'atto d'ufficio oggetto dell'offesa; la condotta deve essere posta mentre il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)

    Richiamato in relazione al cumulativo di più reati come criterio di determinazione della pena (continuazione).

  • legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 8

    Norma che ha reintrodotto nel codice la fattispecie di oltraggio (art. 341-bis) con i requisiti della pubblicità e del nesso funzionale con un atto d'ufficio.

  • legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 18

    Norma che aveva precedentemente abrogato la fattispecie di oltraggio; richiamata per spiegare l'evoluzione legislativa rispetto alla riformulazione del reato.

  • Cass. Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021 (Leocata)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la pluralità richiesta dall'art. 341-bis non può essere soddisfatta da soggetti presenti in funzione dell'atto d'ufficio oggetto dell'offesa; occorrono persone estranee o presenti per ragioni diverse.

  • Cass. Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017 (Trombetta)

    Sottolinea che l'offesa deve essere posta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, affinché l'offesa abbia risonanza collettiva e possa ledere il prestigio della pubblica amministrazione.

  • Cass. Sez. 6, n. 5461 dell'8/01/2020 (Scala)

    Richiamata in tema di applicazione dell'art. 341-bis in contesti analoghi; conferma i limiti interpretativi sulla presenza di persone e sul nesso con l'atto d'ufficio.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 341-bis è necessario che l'offesa sia udibile da più persone che non stiano partecipando all'atto d'ufficio per il medesimo motivo: la pluralità va determinata contando persone estranee alla pubblica amministrazione o operatori presenti per ragioni diverse dall'atto contestato.
  • La tutela offerta dall'art. 341-bis mira a proteggere non solo la reputazione personale del pubblico ufficiale ma il prestigio dell'intera pubblica amministrazione; perciò è richiesta una risonanza collettiva dell'offesa (pubblicità e presenza di terzi non coinvolti nell'atto).
  • La semplice presenza di colleghi o di altri pubblici ufficiali che stanno svolgendo le stesse funzioni non soddisfa il requisito della pluralità utile a configurare il reato di oltraggio previsto dall'art. 341-bis.
  • L'applicazione di eventuali aggravanti (es. recidiva) o il diniego di attenuanti richiedono autonoma e motivata valutazione; tuttavia, se mancano gli elementi costitutivi del reato principale, le questioni accessorie restano assorbite.
  • In situazioni analoghe conviene verificare sempre: (a) chi erano le persone effettivamente presenti e per quale motivo, (b) se l'offesa è avvenuta mentre il pubblico ufficiale compiva un atto d'ufficio, (c) se la condotta ha avuto la risonanza esterna richiesta dalla norma.

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