Cassazione Penale, Sentenza n. 11820/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato per il reato previsto dagli artt. 81, secondo comma, e 341-bis cod. pen. per aver pronunciato parole offensive all'indirizzo di due Ispettori capo, un Assistente capo e altri colleghi della Polizia penitenziaria mentre si trovava in cella singola nella Casa circondariale di Camerino; il ricorso censura: (i) la mancata verifica della presenza di una pluralità di persone estranee alla pubblica amministrazione (si sarebbe contato solo personale pubblico/coadiuvante), (ii) l'applicazione automatica della recidiva infra-quinquennale senza valutare l'incremento della pericolosità, (iii) il diniego non motivato delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "perché il fatto non sussiste". Ha ritenuto che il requisito della pluralità di persone previsto dall'art. 341-bis non fosse integrato quando le persone presenti sono esclusivamente altri pubblici ufficiali o agenti che partecipano all'espletamento dello stesso atto d'ufficio; la condotta contestata era stata tenuta esclusivamente in presenza di pubblici ufficiali coinvolti nello stesso atto d'ufficio, dunque mancavano gli elementi costitutivi del reato. Le ulteriori censure (recidiva e attenuanti) sono state assorbite dalla decisione sulla insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Richiede la pubblicità dell'offesa e la presenza di più persone; la pluralità deve comprendere persone estranee alla pubblica amministrazione o pubblici ufficiali presenti per motivi diversi dall'atto d'ufficio oggetto dell'offesa; la condotta deve essere posta mentre il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio.
art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)
Richiamato in relazione al cumulativo di più reati come criterio di determinazione della pena (continuazione).
legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 8
Norma che ha reintrodotto nel codice la fattispecie di oltraggio (art. 341-bis) con i requisiti della pubblicità e del nesso funzionale con un atto d'ufficio.
legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 18
Norma che aveva precedentemente abrogato la fattispecie di oltraggio; richiamata per spiegare l'evoluzione legislativa rispetto alla riformulazione del reato.
Cass. Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021 (Leocata)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la pluralità richiesta dall'art. 341-bis non può essere soddisfatta da soggetti presenti in funzione dell'atto d'ufficio oggetto dell'offesa; occorrono persone estranee o presenti per ragioni diverse.
Cass. Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017 (Trombetta)
Sottolinea che l'offesa deve essere posta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, affinché l'offesa abbia risonanza collettiva e possa ledere il prestigio della pubblica amministrazione.
Cass. Sez. 6, n. 5461 dell'8/01/2020 (Scala)
Richiamata in tema di applicazione dell'art. 341-bis in contesti analoghi; conferma i limiti interpretativi sulla presenza di persone e sul nesso con l'atto d'ufficio.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 341-bis è necessario che l'offesa sia udibile da più persone che non stiano partecipando all'atto d'ufficio per il medesimo motivo: la pluralità va determinata contando persone estranee alla pubblica amministrazione o operatori presenti per ragioni diverse dall'atto contestato.
- La tutela offerta dall'art. 341-bis mira a proteggere non solo la reputazione personale del pubblico ufficiale ma il prestigio dell'intera pubblica amministrazione; perciò è richiesta una risonanza collettiva dell'offesa (pubblicità e presenza di terzi non coinvolti nell'atto).
- La semplice presenza di colleghi o di altri pubblici ufficiali che stanno svolgendo le stesse funzioni non soddisfa il requisito della pluralità utile a configurare il reato di oltraggio previsto dall'art. 341-bis.
- L'applicazione di eventuali aggravanti (es. recidiva) o il diniego di attenuanti richiedono autonoma e motivata valutazione; tuttavia, se mancano gli elementi costitutivi del reato principale, le questioni accessorie restano assorbite.
- In situazioni analoghe conviene verificare sempre: (a) chi erano le persone effettivamente presenti e per quale motivo, (b) se l'offesa è avvenuta mentre il pubblico ufficiale compiva un atto d'ufficio, (c) se la condotta ha avuto la risonanza esterna richiesta dalla norma.
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