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Sentenza

Sentenza n. 1030/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente, per un importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione. Il Ministero ha comunicato che l’accredito nel borsellino elettronico sarebbe stato effettuato il 31 marzo 2025. La ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento, sostenendo tuttavia che esso fosse successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza, depositato il 19 aprile 2025, e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio per accertare la data effettiva dell’accredito. Il Ministero non ha fornito la prova richiesta.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’obbligazione risultava adempiuta mediante l’accredito della somma dovuta nel borsellino elettronico della ricorrente. Quanto alla regolazione delle spese, il giudice ha ritenuto che gravasse sul Ministero, quale debitore, l’onere di provare che l’adempimento fosse intervenuto prima della notifica del ricorso per ottemperanza. Poiché il Ministero non ha ottemperato all’ordine istruttorio volto ad accertare la data dell’accredito, il pagamento è stato ritenuto successivo alla notifica del ricorso; ne è derivata la considerazione del ricorso come fondato e la condanna del Ministero alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione è stata ridotta in ragione della serialità di ricorsi analoghi patrocinati dal medesimo difensore e della conseguente standardizzazione dell’attività professionale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Riconosce il beneficio della carta elettronica del docente, oggetto della sentenza da eseguire.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituiscono la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione per effetto dell’adempimento dell’amministrazione.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

    La disposizione è stata ritenuta indicativa, per analogia, della possibilità di ridurre il compenso quando la serialità di controversie identiche consente di ripartire l’impegno professionale e di standardizzare la gestione del contenzioso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie nel corso del processo all’obbligo imposto dal giudicato, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, l’onere di provare che l’adempimento sia intervenuto prima della notifica del ricorso grava sull’amministrazione debitrice; in mancanza di tale prova, l’adempimento si presume successivo e il ricorso deve essere considerato fondato ai fini della soccombenza virtuale.
  • La mancata produzione, da parte dell’amministrazione, della prova richiesta dal giudice per accertare la tempestività dell’adempimento consente di porre a suo carico le conseguenze dell’incertezza probatoria, anche quando l’avvenuto pagamento sia pacifico.
  • Nella liquidazione delle spese processuali, la serialità di ricorsi aventi identica situazione sostanziale e processuale e patrocinati dal medesimo difensore può giustificare una riduzione del compenso, qualora la standardizzazione delle attività determini una diminuzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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