Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26332/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputate riconosciute responsabili in primo grado e in appello per avere, secondo l'accusa accolta dai giudici di merito, indotto una persona anziana e versante in condizioni di fragilità psichica a redigere testamenti favorevoli alle imputate, con conseguente disposizione ereditaria ritenuta lesiva. La Corte di appello di Trieste, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha concesso la non menzione della condanna, disposto la confisca e l'allegazione agli atti dei due testamenti sequestrati, confermando nel resto la condanna. Le ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione. In sintesi, hanno contestato: la sussistenza della "deficienza psichica" della persona offesa ex art. 643 c.p., sostenendo che si trattasse solo di decadimento cognitivo lieve o moderato e che la vulnerabilità età-correlata non bastasse; la prova della condotta di induzione, perché non sarebbero stati individuati specifici comportamenti attivi, né il momento della loro realizzazione; il nesso causale tra condotta e disposizione testamentaria; la qualificazione del delitto come reato di pericolo, invece che di danno; la valutazione del contenuto dei testamenti rispetto alle pregresse volontà; il dolo specifico; l'acquisizione in appello di documenti e di una registrazione senza rinnovazione istruttoria; nonché la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La seconda ricorrente ha inoltre insistito sulla mancata prova del proprio contributo concorsuale, sostenendo che gli indizi riguardassero, al più, la sola coimputata, e ha riproposto censure analoghe sulla nozione di deficienza psichica, sulla prova dell'induzione e sulla prova documentale acquisita in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi aspecifici, reiterativi rispetto all'appello o comunque infondati, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e puntuale sulla condizione di vulnerabilità psichica della vittima, sulla suggestibilità e sulla capacità di condizionamento delle imputate, nonché sul contributo concorsuale e sul dolo. Ha inoltre affermato che il delitto di circonvenzione di incapace ha natura di reato di danno e che l'effetto giuridico dannoso può consistere anche nella limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, con perfezionamento del reato già con il compimento dell'atto indotto, ferma la possibile protrazione della consumazione fino alla realizzazione delle conseguenze. Ha respinto anche le doglianze sull'acquisizione di prove in appello e sulla pena, ritenendo legittimo il diniego delle attenuanti generiche. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la responsabilità già affermata nei gradi di merito per il reato di circonvenzione di incapace, con le sole statuizioni accessorie già disposte in appello (beneficio della non menzione, confisca e allegazione dei testamenti agli atti). Ha ritenuto che le censure difensive non scardinassero la doppia conforme, perché in larga parte aspecifiche, reiterative o volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato principi sul limite del sindacato di cassazione in materia di travisamento del fatto e sull'ammissibilità della motivazione per relationem nella doppia conforme. In conseguenza del rigetto, ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La violazione di legge è stata invocata per contestare la qualificazione giuridica dei fatti e la nozione di deficienza psichica rilevante ai fini dell'art. 643 c.p., ma la Corte ha ritenuto le doglianze in larga parte aspecifiche o infondate.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    È stato ricordato che il vizio relativo all'acquisizione di prove nuove in appello richiede specificità e non può tradursi in una generica censura sulla violazione del contraddittorio o dell'art. 111 Cost.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza, coerenza e non manifesta illogicità; non è consentita una rivalutazione del merito né la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti.

  • art. 643 c.p.

    La Corte ha ribadito che la circonvenzione di incapace richiede una condizione di infermità o deficienza psichica, anche non coincidente con l'incapacità di intendere e di volere, e che l'effetto giuridico dannoso può consistere anche nella lesione della libertà di autodeterminazione della vittima.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    È stata richiamata per affermare che motivi cumulativi, promiscui e perplessi tra vizi di legge e di motivazione sono aspecifici e possono comportare inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    È stata richiamata per l'inammissibilità dei motivi aspecifici o non consentiti.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha osservato che la sua deduzione non costituisce autonomo motivo di ricorso per cassazione, potendo al più fondare una questione di legittimità costituzionale.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    È stato ribadito che permane l'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati, ai fini dell'allegazione nel fascicolo del giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi che cumulano in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali, senza distinguere con precisione il tipo di censura e il segmento della motivazione investito, sono aspecifici e non consentono un controllo di legittimità effettivo.
  • Il travisamento del fatto non può essere utilizzato in cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è necessario indicare specificamente l'atto processuale, il dato decisivo che ne emerge e le ragioni della sua incompatibilità con la decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado; il ricorso deve quindi confrontarsi criticamente con l'intero apparato argomentativo di merito, non con singoli passaggi isolati.
  • Nel reato di circonvenzione di incapace, la "deficienza psichica" non coincide con l'incapacità di intendere e di volere, ma comprende ogni minorazione delle facoltà intellettive, volitive o affettive che renda la vittima facilmente suggestionabile e meno capace di difendersi dalle altrui insidie.
  • Ai fini della circonvenzione di incapace, la prova dell'induzione può essere desunta anche da elementi indiretti e indiziari, purché precisi e concordanti, senza necessità di individuare un singolo episodio attivo isolato.
  • Il delitto di circonvenzione di incapace ha natura di reato di danno e non di mero pericolo: l'effetto giuridico dannoso può essere anche la limitazione della libertà di autodeterminazione patrimoniale della vittima, non solo un pregiudizio patrimoniale immediato.
  • La consumazione del reato si collega al compimento dell'atto indotto avente effetti giuridicamente dannosi, e può protrarsi fino alla realizzazione delle ulteriori conseguenze dell'atto, come la pubblicazione del testamento o l'accettazione dell'eredità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione non manifestamente illogica che valorizzi l'assenza di elementi positivi e la gravità delle modalità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.