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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28897/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 19/03/2024 deducendo quattro motivi: 1) omissione di dichiarare la prescrizione dei reati indicati nei capi C) (cessione, acquisto e detenzione di 3,663 kg di hashish) e H) (spendita di banconote contraffatte) in quanto, sostiene, tali capi sarebbero connessi essenzialmente con il capo A) (associazione finalizzata allo spaccio) poi annullato e assolto; 2) in subordine, estinzione delle pene ex art.172 cod. pen. perché sarebbero decorsi 10 anni dall'irrevocabilità (23/05/2013) e la pena non sarebbe stata mai eseguita; 3) mancanza di motivazione sulla nuova determinazione della pena per il capo C) dopo la perdita della continuazione con il capo A), con richiamo generico ai parametri dell'art.133 cod. pen.; 4) carenza di motivazione circa la conferma "nel resto" della sentenza e, in particolare, sulla determinazione dell'aumento per continuazione relativo al capo H).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Sul punto 1) ha ritenuto infondato l'assunto circa la "connessione essenziale": il giudicato parziale si è formato sui capi C) e H) dopo l'annullamento con rinvio limitato al capo A), perché la responsabilità per i reati-fine è autonoma e non richiede la permanenza dell'associazione; conseguentemente non era dovuta la declaratoria di prescrizione. Sul punto 2) ha escluso l'applicabilità dell'art.172 cod. pen. poiché l'esecuzione/individuazione della pena complessiva sui capi non annullati è stata definita nella sentenza del 19/03/2024 (ancora sub iudice nei termini indicati dalla giurisprudenza), mancando i presupposti dell'irrevocabilità necessari per la prescrizione della pena. Sul punto 3) ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello: la pena per il capo C) è sotto la media edittale e la generica richiamata applicazione dei criteri dell'art.133 è sufficiente; non sussiste vizio di motivazione sindacabile in cassazione. Sul punto 4) ha ritenuto congrua e motivata la conferma dell'aumento per il capo H), di modesta entità, rispettando il divieto di reformatio in peius; pertanto nessuna carenza motivazionale. Esito: ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di doglianza: errore di diritto e motivazione insufficiente); la Corte ha esaminato i motivi alla luce di tali principi e li ha ritenuti infondati.

  • art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina l'effetto dell'annullamento parziale: la sentenza ha autorità di cosa giudicata sulle parti non annullate, salvo esistenza di "connessione essenziale"; la Corte ha interpretato restrittivamente la nozione di connessione essenziale, escludendola nel caso di specie.

  • art. 172 cod. pen.

    Regola la prescrizione della pena: richiede una sentenza irrevocabile di condanna e la non esecuzione della pena; la Corte ha escluso l'operatività dell'art.172 perché non sussisteva l'irrevocabilità necessaria.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte di cassazione conferma che il giudice di merito ha discrezionalità e può richiamare genericamente i parametri di cui all'art.133, salvo casi di pena sproporzionata rispetto alla media edittale.

  • art. 74 e art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norme sul trattamento sanzionatorio per reati di stupefacenti; richiamate nel contesto della determinazione della pena e della continuazione tra reati.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione e l'aumento per più reati: la Corte ha ribadito che, nel giudizio di rinvio, il giudice non è vincolato pedissequamente alla pena antecedente ma non può aggravare la posizione (divieto di reformatio in peius).

Massime di principio

  • L'annullamento parziale con rinvio determina la formazione di giudicato sulle parti non annullate, salvo che sussista una "connessione essenziale" intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica: non basta la mera connessione materiale o probatoria.
  • La prescrizione del reato e la prescrizione della pena sono istituti distinti: per l'estinzione della pena ex art.172 cod. pen. è necessaria una sentenza irrevocabile di condanna e la mancata esecuzione della pena.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve rideterminare la pena per i capi residui; ha ampia discrezionalità e può motivare con richiamo generale ai criteri dell'art.133 cod. pen., salvo che la pena sia manifestamente sproporzionata rispetto alla media edittale.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce l'aggravamento della posizione dell'imputato in sede di giudizio di rinvio rispetto alla situazione precedente all'annullamento parziale; gli aumenti per continuazione possono essere confermati o ricalcolati purché non costituiscano peggioramento illegittimo.
  • La mera qualificazione dei reati come "satellite" rispetto a un'associazione non implica automaticamente la perdita del giudicato sui singoli atti di spaccio o spendita: occorre valutare l'autonomia giuridica delle singole fattispecie.
  • Per chiedere la declaratoria di estinzione delle pene o della prescrizione dopo annullamento parziale è necessario provare i presupposti di irrevocabilità e non esecuzione; l'interpretazione giurisprudenziale è restrittiva su tali rimborsi.

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