Sentenza del 16/12/2015 n. 1373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tributi regionali - Imposta regionale attività produttive (Irap)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. È stato stabilito che l'attività di promotore finanziario è esclusa dall'IRAP solo quando viene esercitata senza autonoma organizzazione. La presenza di un collaboratore familiare e di un collaboratore esterno è stata ritenuta indice di un coordinamento dell'attività altrui e, quindi, sufficiente a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'IRAP alla propria attività di promotore finanziario, sostenendo implicitamente che l'attività fosse svolta senza un'autonoma organizzazione e che, quindi, mancasse il presupposto impositivo. La questione riguardava in particolare l'incidenza della presenza di un collaboratore familiare e di un collaboratore esterno.
Norme richiamate
Art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
Attività di promotore finanziario
La qualifica di promotore finanziario non comporta di per sé l'esclusione dall'IRAP; l'esclusione opera soltanto se l'attività è svolta senza autonoma organizzazione.
Disciplina dell'IRAP
Il presupposto dell'imposta sussiste quando l'attività è autonomamente organizzata. Il coordinamento dell'attività di collaboratori, anche familiare ed esterno, può dimostrare la presenza di tale organizzazione.
Massime di principio
- L'esercizio di un'attività professionale o di promotore finanziario non esclude automaticamente l'IRAP: occorre verificare concretamente se l'attività sia priva di autonoma organizzazione.
- La presenza stabile di collaboratori può costituire un indice significativo di autonoma organizzazione, soprattutto quando il titolare coordina o utilizza in modo non meramente occasionale il loro lavoro.
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP bisogna considerare il ruolo, la continuità e l'incidenza dei collaboratori sull'attività, oltre all'eventuale impiego di beni e risorse eccedenti il minimo necessario.
- In situazioni analoghe, la semplice qualifica professionale del contribuente non è decisiva: prevale l'analisi concreta della struttura organizzativa effettivamente impiegata.
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