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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Indizione e determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi per la realizzazione della nuova sede del Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano in un immobile demaniale confiscato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria dell'immobile in cui era ospitata la caserma dei Carabinieri in forza di un contratto di locazione rinnovatosi tacitamente, ha impugnato dapprima l'indizione della conferenza di servizi e poi, con motivi aggiunti, la determinazione conclusiva positiva. Ha dedotto che l'indizione non sarebbe stata pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, nonostante ciò fosse previsto dall'atto stesso, e che tale omissione le avrebbe impedito di partecipare al procedimento mediante osservazioni, memorie e documenti. Ha sostenuto, inoltre, che avrebbe dovuto ricevere una comunicazione individuale di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, in ragione della sua posizione di locatrice e dell'interesse al mantenimento del rapporto o all'accoglimento della proposta di vendita dell'immobile all'amministrazione. Nel merito, ha contestato la scelta di realizzare la nuova sede in un immobile demaniale, evidenziando il minor costo della proposta di vendita dell'attuale caserma, gli investimenti già sostenuti, la funzionalità e la vicinanza al centro abitato dell'immobile locato, nonché la possibile sovrapposizione con una caserma vicina.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha chiarito che l'individuazione dell'immobile demaniale da destinare a sede della caserma costituiva il presupposto della conferenza di servizi, mentre oggetto della conferenza era esclusivamente l'acquisizione degli atti di intesa, pareri, autorizzazioni e assensi necessari all'approvazione del progetto già predisposto. La società disponeva di un diritto al rispetto dei termini del contratto di locazione e di un interesse al suo mantenimento o alla vendita dell'immobile, ma non di un interesse qualificato e specificamente protetto rispetto alla scelta amministrativa di allocazione della sede dell'Arma dei Carabinieri. Pertanto non aveva titolo a essere convocata alla conferenza. Il giudice ha inoltre affermato che la conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis l. n. 241/1990 non impone in via generale il coinvolgimento dei privati, rimettendo all'amministrazione la facoltà di acquisire il loro apporto. La mancata pubblicazione sull'Albo Pretorio, pur costituendo una difformità rispetto a quanto previsto nell'atto di indizione, è stata qualificata come mera irregolarità, non lesiva di un interesse giuridicamente rilevante alla partecipazione. È stato altresì rilevato che, una volta venuta a conoscenza dell'indizione, la società avrebbe comunque potuto depositare note e documenti prima della conclusione della conferenza, ma non risulta che lo abbia fatto. Quanto alla scelta sostanziale di valorizzare l'immobile pubblico confiscato, il TAR l'ha ricondotta alla massima discrezionalità dell'amministrazione nell'allocazione delle opere e delle sedi pubbliche. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento o contraddittorietà, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione né il privato sovrapporre la propria graduazione degli interessi. La comparazione proposta dalla ricorrente tra il prezzo di acquisto dell'immobile locato e i costi di adeguamento dell'immobile demaniale non è stata ritenuta decisiva, poiché l'amministrazione doveva considerare anche la valorizzazione di un bene già appartenente al patrimonio pubblico. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione individuale di avvio del procedimento presuppone una posizione qualificata e differenziata del destinatario; la società locatrice non aveva un interesse giuridicamente protetto rispetto alla scelta di allocazione della sede istituzionale.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    conferenza di servizi in forma semplificata e con modalità asincrona

    La conferenza di servizi semplificata non impone necessariamente il coinvolgimento dei privati, ma attribuisce all'amministrazione procedente la facoltà di sentirli.

  • artt. 14 ss. l. 241/1990

    Le disposizioni sulla conferenza di servizi non contemplano in via generale la necessaria partecipazione dei portatori di interessi privati.

  • d.P.R. 383/1994

    La conferenza di servizi era finalizzata all'acquisizione della conformità edilizia e urbanistica e degli ulteriori assensi necessari per l'approvazione del progetto della nuova sede.

  • art. 13 l. 64/1974

    La determinazione conclusiva comprendeva anche l'acquisizione della conformità geomorfologica prevista dalla disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Nella conferenza di servizi indetta per acquisire pareri, autorizzazioni e assensi su un progetto già definito, la scelta amministrativa preliminare relativa all'individuazione dell'area o dell'immobile da destinare all'opera costituisce il presupposto della conferenza e non il suo oggetto.
  • La conferenza di servizi semplificata e asincrona non impone in via generale la convocazione o il coinvolgimento dei portatori di interessi privati; l'amministrazione procedente conserva la facoltà di acquisirne osservazioni e contributi, salvo che il privato dimostri una posizione qualificata e specificamente protetta dalla scelta oggetto del procedimento.
  • Il titolare di un rapporto locatizio con una pubblica amministrazione ha diritto al rispetto del contratto e può avere interesse al suo mantenimento o alla vendita del bene, ma tale posizione non gli attribuisce, di per sé, un diritto di preferenza o una pretesa partecipativa nella scelta amministrativa di allocazione di una sede istituzionale.
  • La mancata pubblicazione di un atto secondo una modalità prevista dall'atto stesso costituisce mera irregolarità quando non incide su un interesse giuridicamente rilevante alla partecipazione e quando il soggetto interessato abbia comunque acquisito conoscenza del procedimento prima della sua conclusione, senza depositare osservazioni o documenti.
  • La scelta di allocazione di un'opera o di una sede pubblica è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà; il giudice non può sostituire la propria graduazione degli interessi a quella compiuta dall'amministrazione competente.
  • Nella valutazione della destinazione di un immobile pubblico a sede istituzionale, l'amministrazione può considerare, oltre al confronto tra i costi di acquisto o locazione di immobili privati e i costi di adeguamento, anche l'interesse alla valorizzazione di un bene già appartenente alla mano pubblica.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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