Sentenza n. 1641/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, che aveva imposto l'accredito di 2.000 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 192/2024, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 2.000 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 10 maggio 2024. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'attuazione del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, avendo verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l'Amministrazione non ha fornito alcun elemento dimostrativo dell'adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la somma di 2.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente, per le finalità previste dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. È stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda, su istanza della ricorrente, nell'ulteriore termine di sessanta giorni in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato considerato presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, richiamate nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione sia obbligata a conformarsi alle statuizioni contenute nel titolo, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione statale presuppone, tra l'altro, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione intimata non dimostri l'avvenuto adempimento delle statuizioni contenute nel giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo entro un termine perentorio e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'Amministrazione non determina di per sé l'accoglimento della domanda, ma, una volta comprovati il giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio, l'assenza di qualsiasi prova dell'adempimento conferma l'inottemperanza dedotta.
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