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Sentenza

Sentenza n. 592/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Collegno, n. -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato alle società ricorrenti di provvedere «alla pulizia del suddetto lotto di terreno, allo sgombero di tutto il materiale eventualmente abbandonato nonché all'esecuzione delle opere necessarie, nel rispetto della normativa vigente, al fine di impedire il reiterarsi delle occupazioni non volute né autorizzate del predetto sito, tramite la posa di nuovi tratti di recinzione a chiusura del lotto nonché al ripristino delle attuali recinzioni ed al taglio degli arbusti e rovi all'interno del terreno stesso» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale o comunque connesso a quello impugnato; e per la condanna del Comune di Collegno al risarcimento dei danni patiti dalle società ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalle ricorrenti il 6 ottobre 2022: per l'annullamento - dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Collegno, n. -OMISSIS-, con cui è stato ordinato alle ricorrenti di provvedere: «entro le ore 24:00 di martedì 21 giugno 2022 alla demolizione dei baraccamenti presenti; entro le h. 24:00 di lunedì 27 giugno 2022: 1) di provvedere, a proprie spese e cura, alla rimozione, recupero o smaltimento (mediante conferimento a ditta autorizzata) dei cumuli di materiali vari, calcinacci., scari di lavori edili, rifiuti solidi urbani, terra, rovi e residui di sfalci e potature sulle aree di proprietà: 2) di provvedere, a proprie spese e cura, alla rimozione dei materiali di demolizione delle baracche e smaltimento dei materiali come per legge; 3) di provvedere al taglio degli arbusti e rovi all'interno dei terreni e sui marciapiedi limitrofi; 4) di comunicare in forma scritta al Comune di Collegno - Area Edilizia Privata, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, esibendo documentazione idonea ex art. 193 Decreto Legislativo 152/2006 (formulario rifiuti)» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale o comunque connesso a quello impugnato, tra cui, in particolare, la comunicazione, Prot. n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202100642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze sindacali contingibili e urgenti e ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, recanti ordini di sgombero, rimozione e smaltimento di rifiuti, demolizione di baraccamenti, pulizia delle aree e ripristino o realizzazione delle recinzioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti, proprietarie di aree destinate in parte a prato e in parte a parcheggio pubblico, hanno impugnato una prima ordinanza sindacale che imponeva lo sgombero di persone, cose e animali, la rimozione dei rifiuti e dei materiali incompatibili con il decoro e la sicurezza, nonché il ripristino e il rafforzamento delle recinzioni. Con motivi aggiunti hanno impugnato una successiva ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, concernente la demolizione di baraccamenti, la rimozione e lo smaltimento dei materiali e dei rifiuti, il taglio di arbusti e rovi e la comunicazione dell’avvenuta esecuzione. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, dell’art. 10 l. 241/1990 e l’eccesso di potere, lamentando il mancato accertamento della propria colpa, l’omessa considerazione della condotta collaborativa, l’assenza dei presupposti per imporre la recinzione e l’inidoneità della recinzione stessa, in ragione dell’estensione delle aree e delle occupazioni abusive reiterate, a prevenire l’abbandono dei rifiuti. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria. Il Comune ha formulato, con memoria non notificata, una domanda di accertamento di un proprio credito per i costi sostenuti nell’esecuzione d’ufficio delle ordinanze.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. In via preliminare ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla legittimazione passiva del Ministero dell’Interno: quando l’impugnazione dell’ordinanza sindacale contiene anche una domanda risarcitoria, il Ministero deve essere evocato in giudizio insieme al Sindaco; nel caso concreto, pertanto, l’eccezione è stata respinta. Nel merito, il Collegio ha distinto il procedimento ex art. 192 d.lgs. 152/2006, volto alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti sulla base dell’accertamento della dolo o colpa del proprietario o del titolare del diritto sull’area, dal procedimento relativo alle ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL. Le ordinanze contingibili e urgenti possono coesistere con il procedimento ambientale ordinario quando siano dirette a fronteggiare una situazione attuale di grave degrado e di pericolo per igiene, sanità, sicurezza e incolumità pubblica. Per la prima ordinanza, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti del potere extra ordinem: situazione eccezionale, necessità e urgenza, accertamento del pericolo e assenza di strumenti ordinari immediatamente adeguati. Ha escluso la necessità di accertare la responsabilità soggettiva delle proprietarie, poiché l’ordinanza contingibile e urgente ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria e può essere indirizzata al proprietario dell’area quale soggetto in grado di eliminare la situazione di pericolo. Quanto alla successiva ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006, il TAR ha affermato che il proprietario non responsabile può essere obbligato alla rimozione dei rifiuti solo previo accertamento, in contraddittorio, di una condotta dolosa o colposa. La mera titolarità dell’area non è sufficiente e l’omessa recinzione non costituisce di per sé colpa. Tuttavia, in presenza di occupazioni persistenti, abbandono ingente di rifiuti, realizzazione di opere abusive e accessibilità dell’area solo parzialmente recintata, l’inerzia del proprietario nel predisporre misure passive concretamente dissuasive può integrare colpa, secondo un criterio di ragionevole esigibilità e senza imporre sacrifici sproporzionati. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo l’ordine di ripristino o completamento della recinzione, anche alla luce del regolamento di polizia urbana comunale e delle misure di vigilanza e prevenzione adottate dal Comune. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza della legittimità degli atti impugnati. È stata dichiarata inammissibile la domanda del Comune di accertamento del credito per i costi di esecuzione d’ufficio, perché proposta con semplice memoria non notificata alle altre parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Fondano il potere sindacale contingibile e urgente, esercitabile per fronteggiare situazioni attuali ed eccezionali di pericolo per igiene, sanità, sicurezza o incolumità pubblica, quando gli strumenti ordinari non siano adeguati o tempestivi.

  • art. 192, commi 1 e 3, d.lgs. 152/2006

    L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

    L’obbligo di rimozione e ripristino grava sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario o titolare di diritti sull’area solo quando la violazione sia loro imputabile a dolo o colpa, accertati in contraddittorio. La mera titolarità dell’area non basta.

  • art. 10 l. 241/1990

    La violazione è stata dedotta dalle ricorrenti, ma il giudice non ha ravvisato illegittimità nei provvedimenti impugnati.

  • art. 42, comma 5, c.p.a.

    La domanda riconvenzionale o comunque la domanda ampliativa dell’oggetto del giudizio deve essere proposta mediante atto notificato alle altre parti; la domanda contenuta in una memoria non notificata è inammissibile.

  • art. 56 del regolamento di polizia urbana del Comune di Collegno

    I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

    La disposizione costituisce, nella vicenda concreta, una base ulteriore per ritenere ragionevole l’imposizione del ripristino o completamento della recinzione.

Massime di principio

  • Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 possono coesistere con il procedimento ordinario previsto dall’art. 192 d.lgs. 152/2006, quando siano dirette a fronteggiare una situazione attuale di grave degrado o pericolo per igiene, sanità, sicurezza o incolumità pubblica e ricorrano necessità, urgenza, eccezionalità e assenza di strumenti ordinari tempestivamente adeguati.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti hanno natura ripristinatoria e non sanzionatoria: per indirizzarle al proprietario dell’area non è necessario accertare il dolo o la colpa di quest’ultimo, essendo sufficiente che egli si trovi in una posizione che gli consenta di eliminare la situazione di pericolo.
  • Nell’applicazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, la mera titolarità della proprietà o di altro diritto sull’area non è sufficiente a imporre la rimozione dei rifiuti; occorre un accertamento, in contraddittorio, di una condotta dolosa o colposa del proprietario o del titolare del diritto.
  • L’omessa recinzione di un fondo non costituisce di per sé condotta colposa ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. Tuttavia, in presenza di circostanze peculiari quali occupazioni persistenti, abbandono rilevante di rifiuti e accessibilità dell’area, la mancata predisposizione o manutenzione di misure passive ragionevolmente esigibili può integrare colpa, purché non richieda sacrifici obiettivamente sproporzionati.
  • La domanda riconvenzionale o comunque la domanda che amplia l’oggetto del giudizio non può essere proposta con una memoria non notificata alle altre parti, essendo necessaria la notificazione dell’atto secondo le forme previste dal processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiDecisione e riti speciali
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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