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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione del Responsabile del SUAP n. 262 del 20.2.2025, notificata in uno con la nota prot. n. 2473 del 24.2.2025, con cui il Comune di Tagliacozzo ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 1 di Noleggio Con Conducente (NCC) in titolarità al Sig. Maurizio Guarino; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi per quanto occorrer possa (i) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17038 del 3.12.2024, (ii) la nota di contestazione e diffida prot. n. 461 del 13.1.2025, (iii) i richiamati verbali della Polizia Locale e del Responsabile SUAP dell’8-10.10.2024, del 12.10.2024 e del 26.11.2024 e, in ogni caso, (iv) la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 28.2.2025, non notificata all’interessato, di presa d’atto della predetta determinazione di revoca dell’autorizzazione di NCC.

Giustizia amministrativa202500183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del noleggio con conducente, unitamente agli atti presupposti e alla successiva presa d'atto della Giunta comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare NCC)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 2011 di un'autorizzazione per il noleggio con conducente, ha impugnato la determinazione del Responsabile del SUAP con cui il Comune ha revocato l'autorizzazione, contestando la violazione degli artt. 2, 3 e 21-quinquies l. 241/1990, della l. 21/1992 e del regolamento comunale, nonché il difetto di competenza, il difetto di istruttoria e motivazione, l'erroneità dei fatti, il travisamento dei presupposti, l'illogicità, l'irragionevolezza, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta e la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. La revoca era stata motivata dal presunto mancato rispetto del vincolo di territorialità, dalla pretesa mancata utilizzazione o inidoneità della rimessa e dall'asserita assenza di un stabile collegamento dell'attività con il territorio comunale. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che la rimessa era indicata nel titolo autorizzativo e nella visura camerale, che la relativa disponibilità giuridica era pacifica e che il servizio era stato svolto nel rispetto della disciplina dell'NCC. Ha inoltre contestato la competenza del Responsabile del SUAP, sostenendo che il regolamento comunale attribuiva alla Giunta il potere di revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. In via assorbente, ha rilevato che l'art. 11 del regolamento comunale attribuisce espressamente alla Giunta il potere di revoca dell'autorizzazione, mediante deliberazione e previa consultazione delle organizzazioni di categoria. La determinazione del Responsabile del SUAP è stata quindi adottata da organo privo di competenza. La successiva deliberazione della Giunta, limitata alla mera presa d'atto dell'atto dirigenziale, non ha sanato il vizio, poiché non costituisce esercizio effettivo del potere deliberativo e ha natura di dichiarazione di scienza priva di effetti costitutivi. Il giudice ha qualificato il vizio come difetto assoluto di attribuzione e ha ritenuto sufficiente tale profilo per l'annullamento, senza ulteriori indagini sul merito. Ha comunque esaminato anche i profili sostanziali, ritenendo erronea l'interpretazione comunale del vincolo di territorialità. Secondo il TAR, tale vincolo non impone che il servizio sia svolto o visibile nel territorio comunale, ma richiede un collegamento funzionale con il Comune autorizzante, assicurato dalla disponibilità giuridica della rimessa nel territorio comunale, dall'inizio e dalla conclusione del servizio presso la rimessa o sede e dal divieto di stazionamento su suolo pubblico per procurarsi utenza. La mancata conoscenza del servizio da parte di esercenti locali e l'assenza di stazionamento nel centro urbano non costituiscono quindi violazioni, ma conseguono al diverso regime dell'NCC rispetto al taxi. Il TAR ha inoltre rilevato che il mancato utilizzo della rimessa può costituire indice della violazione del vincolo territoriale, ma che nel caso concreto il Comune non aveva accertato tale mancato utilizzo: la rimessa era indicata nel titolo e nella visura camerale, la sua utilizzazione era stata verificata nel tempo e costituiva la sede operativa dell'impresa. La contestazione della sua presunta inidoneità era generica, smentita dalla documentazione e dai sopralluoghi e, comunque, non integrava una causa tipica di revoca, potendo al più giustificare misure di adeguamento o regolarizzazione ove non fossero venuti meno requisiti essenziali. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 11 del regolamento comunale per l'attività di NCC

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Attribuisce alla Giunta comunale il potere di revoca dell'autorizzazione mediante deliberazione e previa consultazione delle organizzazioni di categoria; la previsione riguarda la distribuzione legale del potere e non ha natura meramente organizzatoria.

  • art. 8, comma 3, l. 21/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disponibilità giuridica della rimessa nel territorio del Comune autorizzante costituisce elemento del collegamento territoriale dell'attività NCC; il mancato utilizzo della rimessa indicata in licenza può costituire indice sintomatico della violazione del vincolo.

  • art. 11, comma 3, l. 21/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Vieta lo stazionamento su suolo pubblico per procurarsi il servizio, coerentemente con la distinzione tra NCC e servizio taxi.

  • art. 11, comma 4, l. 21/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiede il collegamento del servizio con la rimessa o sede, attraverso l'inizio e il termine del servizio presso tali luoghi, senza imporre un limite spaziale allo svolgimento dell'attività.

  • art. 3, comma 1, l. 21/1992

    il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici

    Definisce l'NCC come servizio rivolto a un'utenza specifica che formula una richiesta presso la sede o la rimessa, anche tramite strumenti tecnologici; non si tratta di un servizio esercitato su piazza.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato tra i parametri di legittimità della revoca, senza una specifica applicazione nella motivazione decisoria.

  • artt. 2, 3 e seguenti l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai vizi procedimentali e motivazionali, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.

Massime di principio

  • Quando una fonte regolamentare attribuisce espressamente a un determinato organo il potere di revocare un'autorizzazione, la revoca adottata da altro organo gestionale è illegittima per difetto di competenza; la successiva mera presa d'atto dell'organo competente non sana il vizio, perché non costituisce esercizio effettivo del potere provvedimentale.
  • Nell'attività di noleggio con conducente, il vincolo di territorialità è un vincolo funzionale di collegamento con il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e non un limite spaziale allo svolgimento del servizio. Il collegamento è assicurato, in particolare, dalla disponibilità giuridica della rimessa nel territorio comunale, dall'inizio e dalla conclusione del servizio presso la rimessa o sede e dal divieto di stazionamento su suolo pubblico per procurarsi clientela.
  • La mancata visibilità del servizio NCC nel centro urbano, la mancata conoscenza dell'attività da parte degli esercenti locali e l'assenza di stazionamento del veicolo su area pubblica non dimostrano la violazione del vincolo territoriale, poiché sono coerenti con il divieto di esercitare l'NCC su piazza e con il suo modello di servizio rivolto a un'utenza specifica.
  • Il mancato utilizzo della rimessa indicata nell'autorizzazione può costituire indice sintomatico della violazione del vincolo territoriale; tuttavia, quando la disponibilità giuridica della rimessa è pacifica, essa è indicata nel titolo e nella sede dell'impresa e il suo utilizzo è stato verificato, l'amministrazione deve fornire un accertamento concreto e non può fondare la revoca su rilievi generici o su una contestazione meramente postuma dell'idoneità del locale.
  • La presunta inidoneità della rimessa, se non determina il venir meno di un requisito essenziale dell'autorizzazione, non costituisce di per sé causa tipica di revoca del titolo, potendo eventualmente giustificare prescrizioni di adeguamento o regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutelaMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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