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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11746/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento penale, definito nel giugno 2020, proposta davanti alla Corte d'appello. Il giudice di merito aveva inizialmente escluso ogni indennizzo ritenendo che il periodo eccedente la ragionevole durata, al netto delle detrazioni, fosse di un solo anno; in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la Corte d'appello di Milano aveva invece riconosciuto un ritardo di due anni e liquidato € 800,00, respingendo però la domanda di danno patrimoniale per mancata prova del nesso causale tra il pregiudizio allegato e la durata eccessiva del processo. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 2, commi 2, 2-bis e 2-quater, L. n. 89/2001, dell'art. 6 § 1 CEDU e dell'art. 111 Cost., censurando il computo del periodo eccedente e sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso dal calcolo un rinvio dovuto all'astensione dei difensori dalle udienze; (2) violazione degli artt. 2, commi 2-quinquies e 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 e omesso esame circa la prova del danno, lamentando che il decreto impugnato non avesse considerato il danno da ritardo nelle restituzioni e la perdita di chances.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notificazione del ricorso e infondata la prima censura, affermando che l'astensione dei difensori dalle udienze non integra una violazione di sistema imputabile all'organizzazione giudiziaria e che il rinvio così determinato resta estraneo al calcolo del ritardo indennizzabile. Ha dichiarato inammissibile la seconda censura, rilevando che la Corte d'appello aveva escluso il danno patrimoniale per difetto di prova del nesso causale e che il ricorso mirava solo a contrapporre una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Viene richiamato come base del procedimento di opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2, L. n. 89/2001

    È richiamato come norma sulla ragionevole durata del processo e sul diritto all'equa riparazione.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    Richiamato per la quantificazione del periodo eccedente la ragionevole durata.

  • art. 2-quater L. n. 89/2001

    Richiamato insieme alle altre disposizioni della legge Pinto sulla liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 2-quinquies L. n. 89/2001

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al danno patrimoniale e ai presupposti dell'indennizzo.

  • art. 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla prova del danno patrimoniale.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Invocato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro costituzionale della ragionevole durata del processo e del giusto processo.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità di un ricorso che si limiti a una mera contrapposizione delle tesi difensive senza vero motivo di censura.

Massime di principio

  • L'equa riparazione ex legge Pinto ha natura indennitaria e prescinde dalla sussistenza di un illecito in senso stretto: tutela la lesione del diritto alla definizione del processo in un tempo ragionevole derivante dall'inefficienza del sistema giudiziario.
  • Ai fini del computo della durata eccedente non sono automaticamente imputabili all'organizzazione giudiziaria i rinvii provocati dall'astensione dalle udienze dei difensori, perché tali rinvii dipendono da scelte di soggetti estranei all'apparato giudiziario e non da una violazione di sistema.
  • Il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo deve essere provato quanto al nesso causale con il ritardo: non è sufficiente allegare un pregiudizio economico in astratto, occorrendo dimostrare che esso derivi effettivamente dalla protrazione del giudizio.
  • La valutazione delle prove, incluse le presunzioni, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito; il ricorso non può limitarsi a riproporre la propria lettura dei fatti.
  • In cassazione è inammissibile la censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o delle tesi difensive già disattese dal giudice di merito, perché tale impostazione non integra un motivo specifico di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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