Sentenza del 30/12/2015 n. 26053 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata il 30 luglio 2007, relativa a un avviso di liquidazione INVIM notificato nel settembre 2002. L’avviso traeva origine da un accertamento relativo all’acquisto di un terreno edificabile sito nel Comune di Varese, già confermato da una sentenza della CTP di Milano divenuta definitiva. I contribuenti hanno inoltre contestato il diniego dell’Agenzia delle entrate alla definizione agevolata della lite pendente ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, sostenendo, tra l’altro, l’ammissibilità della definizione, vizi di notificazione, difetti di legittimazione, decadenza dell’avviso di liquidazione, carenza di motivazione, duplicazione delle somme e irregolarità nella formazione e sottoscrizione del ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha integralmente rigettati. Ha ritenuto legittimo il diniego di definizione agevolata, poiché la controversia riguardava una cartella emessa a seguito di un avviso di liquidazione non impugnato e quindi non era definibile; il riferimento al valore della lite era comunque ulteriore e non decisivo. Sono state ritenute valide la sottoscrizione del diniego da parte degli uffici competenti e la notificazione, anche per sanatoria dell’eventuale vizio mediante piena conoscenza dell’atto. Quanto alla cartella, la Corte ha stabilito che, una volta divenuto definitivo l’atto impositivo presupposto, nella sua impugnazione possono essere dedotti soltanto vizi propri della cartella. Il concessionario della riscossione non è legittimato passivamente per vizi propri del ruolo, la notificazione dell’appello tramite messo speciale è valida, la cartella era sufficientemente motivata, non vi era duplicazione d’imposta e non era necessaria la sottoscrizione del ruolo o della cartella nei termini dedotti dai contribuenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese: 6.000 euro in favore dell’Agenzia delle entrate e 4.000 euro in favore di Equitalia Nord, oltre agli ulteriori accessori indicati in dispositivo.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Definizione della lite pendente
La definizione agevolata non è applicabile alle controversie aventi a oggetto una cartella di pagamento emessa in seguito a un avviso di liquidazione non impugnato, quando la lite riguarda sostanzialmente la riscossione di una pretesa ormai definitiva.
D.L. n. 138 del 2011, art. 39, comma 12, lettere d) e f)
Il provvedimento relativo alla definizione può essere adottato dagli uffici competenti; non è richiesta necessariamente la firma del solo Direttore centrale dell’Agenzia delle entrate. La necessità di un provvedimento del direttore è prevista espressamente solo per altri adempimenti, come le modalità di versamento.
Art. 156 cod. proc. civ.
L’eventuale vizio di notificazione è sanato quando il destinatario dimostra, mediante l’impugnazione o le proprie difese, di avere avuto piena conoscenza dell’atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4
Nel processo tributario gli uffici dell’Amministrazione possono notificare gli atti, compreso l’appello, anche tramite messi comunali o messi autorizzati, oltre che tramite ufficiale giudiziario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello ministeriale e deve contenere gli elementi identificativi e causali previsti; non è richiesta, in via generale, la sottoscrizione dell’esattore.
Art. 24 Cost.
Non espressamente applicato nella motivazione, ma richiamato implicitamente nel principio secondo cui la cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento segue un atto impositivo validamente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è normalmente possibile contestare, impugnando la cartella, i vizi dell’atto presupposto; possono essere dedotti soltanto vizi propri della cartella o della riscossione.
- La cartella è sufficientemente motivata se richiama gli atti presupposti e fornisce informazioni tali da permettere al contribuente di identificare la pretesa, l’imposta richiesta e il titolo della riscossione.
- Il concessionario della riscossione risponde principalmente delle attività proprie della riscossione e della notificazione; per i vizi del ruolo o dell’accertamento la legittimazione passiva spetta normalmente all’ente impositore.
- L’assenza della sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina automaticamente l’invalidità dell’atto, se la sua provenienza dall’Amministrazione competente è comunque certa e la legge non prescrive espressamente la firma.
- La notificazione eseguita tramite messo autorizzato può essere valida anche per gli atti del processo tributario, compreso l’appello dell’Amministrazione.
- La definizione agevolata di una lite tributaria richiede che la controversia rientri esattamente nell’ambito previsto dalla legge; una controversia riguardante esclusivamente la riscossione di un atto non impugnato può essere esclusa dal beneficio.
- La piena conoscenza dell’atto e la sua tempestiva impugnazione possono sanare eventuali vizi formali della notificazione, purché siano rispettati i termini e siano salvaguardati i diritti di difesa.
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