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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-93/22

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1° marzo 2023. — Edison Next SpA contro Ministero della Transizione ecologica e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisiti di presentazione del contesto fattuale della controversia oggetto del procedimento principale, nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-93/22

Giurisprudenza europea62022CO0093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha chiesto alla Corte chiarimenti sulla competenza del Tribunale UE e sull’interpretazione della nozione di "impianto di produzione di elettricità" nella disciplina ETS, in una controversia relativa a quote gratuite di emissione per l’impianto di Brescia. La Corte non è entrata nel merito delle questioni. Ha rilevato che la decisione di rinvio era troppo lacunosa quanto ai fatti, alle ragioni del rinvio e, in ipotesi, ai motivi di invalidità prospettati, e ha quindi dichiarato la domanda manifestamente irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale dichiarata manifestamente irricevibile per insufficiente esposizione del contesto fattuale e delle ragioni del rinvio, in una controversia su assegnazione gratuita di quote di emissione CO2.

La questione giuridica

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza: se un atto del comitato nazionale sull’inclusione di un impianto nell’elenco per l’assegnazione gratuita di quote possa essere autonomamente impugnato davanti al Tribunale dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; se, in caso contrario, possa essere impugnata la decisione della Commissione che rifiuta l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi del regolamento delegato 2019/331; e come vada interpretata la nozione di "impianto di produzione di elettricità" dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, anche alla luce dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio quando la decisione di rinvio non espone in modo sufficiente il contesto di fatto e di diritto della controversia, non chiarisce le ragioni per cui le questioni interpretative o di validità sono pertinenti e, se del caso, non specifica i motivi di eventuale invalidità; la semplice riproduzione degli argomenti delle parti non basta. In tale caso la Corte non esamina il merito delle questioni e il giudice nazionale può presentare un nuovo rinvio corredato di tutti gli elementi necessari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva (UE) 2018/410
  • Articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE
  • Regolamento delegato (UE) 2019/331

Domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile in materia ETS

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in una controversia relativa all’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 per il periodo 2021-2025. La Corte non ha esaminato il merito delle questioni poste, ma ha verificato se la domanda rispettasse i requisiti formali del regolamento di procedura.

Fatti e procedimento principale

La controversia nazionale oppone Edison Next SpA, già Fenice – Qualità per l’ambiente SpA, ai Ministeri italiani competenti e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE. Oggetto del contendere è la mancata attribuzione di quote gratuite all’impianto di Brescia, dopo che il comitato nazionale aveva comunicato che l’impianto si qualificava come "impianto di produzione di elettricità" ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 e, per tale ragione, non poteva beneficiare dell’assegnazione gratuita prevista dal sistema ETS.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama anzitutto l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone alla domanda pregiudiziale di contenere:

  • un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti;
  • il contenuto delle norme nazionali applicabili;
  • l’esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione.

Sul piano sostanziale sono menzionati:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE;
  • la direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410;
  • l’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87;
  • l’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, che esclude gli impianti di produzione di elettricità dall’assegnazione gratuita;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, relativo agli elenchi nazionali degli impianti;
  • il regolamento delegato (UE) 2019/331.

Questioni sollevate dal giudice nazionale

Il giudice del rinvio ha formulato quattro quesiti, riguardanti in sintesi:

  • la possibile autonoma impugnabilità davanti al Tribunale dell’Unione dell’atto del comitato nazionale relativo all’inclusione dell’impianto nell’elenco per le quote gratuite;
  • la possibile impugnazione della decisione della Commissione che rifiuta tale inclusione;
  • l’interpretazione della nozione di "impianto di produzione di elettricità" alla luce della giurisprudenza, in particolare della sentenza ExxonMobil Production Deutschland;
  • la compatibilità di tale interpretazione con i principi di proporzionalità e di concorrenza/parità di trattamento, specie in presenza di un impianto che produca solo in minima parte energia elettrica cogenerativa e utilizzi anche altre fonti termiche potenzialmente idonee a ricevere quote gratuite.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione con i giudici nazionali e che la decisione di rinvio deve consentire sia una risposta utile sia la presentazione di osservazioni da parte degli Stati membri e degli interessati. Per questo l’articolo 94 del regolamento di procedura deve essere rispettato scrupolosamente.

Nel caso di specie, la Corte rileva due carenze decisive:

  • per le prime due questioni, l’esposizione dei fatti è troppo lacunosa per comprendere perché l’articolo 263, quarto comma, TFUE dovrebbe applicarsi agli atti indicati;
  • per le questioni relative all’interpretazione della direttiva 2003/87, la decisione di rinvio si limita in sostanza a riportare gli argomenti delle parti, senza indicare la valutazione autonoma del giudice nazionale e senza chiarire quali ragioni lo abbiano indotto a dubitare dell’interpretazione o, eventualmente, della validità della norma.

La Corte precisa inoltre che, se la quarta questione fosse intesa come diretta a contestare la validità dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, mancava comunque l’indicazione dei motivi precisi di invalidità, in particolare rispetto ai principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Decisione

La domanda di pronuncia pregiudiziale è dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. La Corte ricorda infine che il giudice nazionale può presentare un nuovo rinvio, purché corredato di tutti gli elementi necessari.

Principio pratico per il professionista

L’ordinanza conferma che un rinvio pregiudiziale in materia UE deve essere costruito con estrema precisione: non basta descrivere la controversia in modo generico o trascrivere le tesi delle parti. Occorre spiegare in modo autonomo e completo il quadro fattuale, la normativa nazionale applicabile e il nesso tra le questioni UE e la soluzione della lite, altrimenti la Corte può chiudere il procedimento con irricevibilità manifesta.

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