Cassazione Penale, Sentenza n. 38628/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio su specifico mandato a impugnare, pur essendo il procedimento di primo grado definito con rito abbreviato a seguito di procura speciale conferita dall'imputato al difensore; inoltre l'imputato era detenuto al momento del deposito dell'atto di appello, per cui l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio non dovrebbe trovare applicazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando il rito abbreviato è stato richiesto con procura speciale, l'imputato debba considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, e quindi non trova applicazione l'art. 581, comma 1-quater. Inoltre, essendo l'imputato detenuto al momento della proposizione dell'appello, l'art. 581, comma 1-ter, non si applica e va eseguita la notificazione a mani proprie in carcere. L'ordinanza impugnata è annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio conforme ai principi delineati.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
prescrive uno specifico mandato a impugnare con dichiarazione o elezione di domicilio per l'imputato giudicato in assenza
Non applicabile quando il procedimento di primo grado è stato definito con rito abbreviato su procura speciale conferita dall'imputato: in tale ipotesi l'imputato è considerato presente ex art. 420, comma 2-ter, e non è richiesto il mandato con dichiarazione/elezione di domicilio
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
richiede il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione a pena di inammissibilità
Non trova applicazione se l'imputato appellante è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione; in tal caso la notificazione deve essere eseguita a mani proprie in carcere, a tutela dell'effettivo diritto di accesso alla giustizia
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
regole sulla presenza dell'imputato quando il rito abbreviato è richiesto con procura speciale
La procura speciale conferita dall'imputato per il rito abbreviato fa sorgere la presunzione di sua conoscenza del procedimento e comporta che l'imputato sia considerato giuridicamente presente, escludendo l'applicazione delle norme che disciplinano l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
diritto ad un equo processo e accesso effettivo alla giustizia
Impone garanzie procedurali che giustificano, per il detenuto appellante, la notifica a mani proprie in carcere e la non applicazione delle regole formali che, in concreto, potrebbero impedire l'accesso effettivo all'impugnazione
Massime di principio
- Se il primo grado è stato definito con rito abbreviato su procura speciale conferita dall'imputato, considerare l'imputato giuridicamente presente: non è richiesto il mandato speciale contenente dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-quater.
- Se l'imputato è detenuto al momento del deposito dell'impugnazione, l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, non si applica; va eseguita la notificazione a mani proprie in carcere.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità di un appello per assenza di elezione di domicilio, verificare lo stato di detenzione dell'imputato e la presenza di procure speciali o dichiarazioni che possano farlo ritenere 'presente' ai fini processuali.
- In caso di conflitto tra l'indicazione di 'assenza' nella sentenza di primo grado e l'esistenza di una procura speciale, prevale la valutazione che riconosce la presenza giuridica dell'imputato quando la procura speciale è stata conferita.
- Applicare la giurisprudenza di legittimità più recente e tutelare il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU) quando si decide su questioni di inammissibilità formale legate alla detenzione o alla procura.
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