Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38628/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio su specifico mandato a impugnare, pur essendo il procedimento di primo grado definito con rito abbreviato a seguito di procura speciale conferita dall'imputato al difensore; inoltre l'imputato era detenuto al momento del deposito dell'atto di appello, per cui l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio non dovrebbe trovare applicazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando il rito abbreviato è stato richiesto con procura speciale, l'imputato debba considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, e quindi non trova applicazione l'art. 581, comma 1-quater. Inoltre, essendo l'imputato detenuto al momento della proposizione dell'appello, l'art. 581, comma 1-ter, non si applica e va eseguita la notificazione a mani proprie in carcere. L'ordinanza impugnata è annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio conforme ai principi delineati.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    prescrive uno specifico mandato a impugnare con dichiarazione o elezione di domicilio per l'imputato giudicato in assenza

    Non applicabile quando il procedimento di primo grado è stato definito con rito abbreviato su procura speciale conferita dall'imputato: in tale ipotesi l'imputato è considerato presente ex art. 420, comma 2-ter, e non è richiesto il mandato con dichiarazione/elezione di domicilio

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    richiede il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione a pena di inammissibilità

    Non trova applicazione se l'imputato appellante è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione; in tal caso la notificazione deve essere eseguita a mani proprie in carcere, a tutela dell'effettivo diritto di accesso alla giustizia

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    regole sulla presenza dell'imputato quando il rito abbreviato è richiesto con procura speciale

    La procura speciale conferita dall'imputato per il rito abbreviato fa sorgere la presunzione di sua conoscenza del procedimento e comporta che l'imputato sia considerato giuridicamente presente, escludendo l'applicazione delle norme che disciplinano l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    diritto ad un equo processo e accesso effettivo alla giustizia

    Impone garanzie procedurali che giustificano, per il detenuto appellante, la notifica a mani proprie in carcere e la non applicazione delle regole formali che, in concreto, potrebbero impedire l'accesso effettivo all'impugnazione

Massime di principio

  • Se il primo grado è stato definito con rito abbreviato su procura speciale conferita dall'imputato, considerare l'imputato giuridicamente presente: non è richiesto il mandato speciale contenente dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-quater.
  • Se l'imputato è detenuto al momento del deposito dell'impugnazione, l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, non si applica; va eseguita la notificazione a mani proprie in carcere.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità di un appello per assenza di elezione di domicilio, verificare lo stato di detenzione dell'imputato e la presenza di procure speciali o dichiarazioni che possano farlo ritenere 'presente' ai fini processuali.
  • In caso di conflitto tra l'indicazione di 'assenza' nella sentenza di primo grado e l'esistenza di una procura speciale, prevale la valutazione che riconosce la presenza giuridica dell'imputato quando la procura speciale è stata conferita.
  • Applicare la giurisprudenza di legittimità più recente e tutelare il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU) quando si decide su questioni di inammissibilità formale legate alla detenzione o alla procura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.