Cassazione Civile, Ordinanza n. 01250/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2005, 2006 e 2007. L’INPS aveva riconosciuto le prestazioni, ma non aveva corrisposto somme per intero perché aveva operato compensazioni con presunti indebiti e aveva contestato il numero di giornate indennizzabili, ritenendo che il ricorrente fosse proprietario di un fondo con fabbisogno annuo di lavoro pari a novanta giornate, sicché l’indennità spettasse solo per le giornate eccedenti. Il ricorrente ha censurato la decisione della Corte d’appello che lo aveva ritenuto decaduto ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo: 1) che la decadenza non si applicasse a una riliquidazione di prestazione già riconosciuta e che, comunque, non fosse individuabile il dies a quo; 2) che, alla luce della sentenza Corte cost. n. 69 del 2014, il nuovo regime di decadenza non potesse applicarsi ai diritti azionabili fino all’entrata in vigore della riforma; 3) che, in presenza di documentazione reddituale e aziendale, spettasse all’INPS provare lo svolgimento di attività autonoma in misura superiore a quella dichiarata, e che i giudici avessero violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la domanda era effettivamente una richiesta di riliquidazione di una prestazione solo parzialmente riconosciuta e che, secondo la giurisprudenza consolidata, il termine annuale di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato nel 2011, si applica anche alle azioni relative a prestazioni riconosciute solo in parte o agli accessori del credito, decorrendo dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte, anche per prestazioni già liquidate ma solo dalla data di entrata in vigore della norma. Poiché il ricorso giudiziale era stato depositato il 21 ottobre 2013 e i provvedimenti di riconoscimento parziale erano del 24 settembre 2012 per il 2005-2006 e del 2 ottobre 2012 per il 2007, la decadenza era maturata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e delle norme sulle prove, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
testo modificato dall’art. 38 comma 1 lett. d) del d.l. n. 98 del 2011
Il termine annuale di decadenza si applica anche alle azioni per prestazioni riconosciute solo in parte o per accessori del credito e decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte; per le prestazioni già liquidate, la decorrenza opera solo dall’entrata in vigore della norma modificativa.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011
Ha modificato l’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 introducendo il regime di decadenza richiamato dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e/o del procedimento.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se l’onere della prova sia stato addossato alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi, oppure attribuisce valore legale a prove che non lo hanno; non è ammesso usarli per criticare la mera valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza prevista per le controversie in materia previdenziale si applica anche quando il diritto alla prestazione sia stato riconosciuto solo in parte e il giudizio miri alla riliquidazione o al pagamento di accessori; il termine decorre dal primo provvedimento di riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte capitale.
- Per le prestazioni previdenziali già liquidate, l’applicazione del termine di decadenza introdotto o modificato dalla novella opera solo a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina, secondo il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata; se si contesta la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, il motivo è in realtà una sollecitazione a un nuovo giudizio di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, eserciti poteri istruttori fuori dai limiti di legge o attribuisca valore legale a prove liberamente valutabili.
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