Sentenza n. 4/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS- del 9/08/2024, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata -OMISSIS-, per i seguenti indirizzi: • Liceo Linguistico --OMISSIS-; • Liceo delle Scienze Umane – Opzione Economico Sociale - -OMISSIS-; • Istituto professionale – settore Servizi – indirizzo: servizi Socio Sanitari per la sanità e l’assistenza sociale - -OMISSIS-; • Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – -OMISSIS-; • Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi Aziendali -OMISSIS-; • - Istituto Tecnico – Settore Economico – indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione: Relazioni Internazionali e Marketing --OMISSIS-; • Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – -OMISSIS-; • Istituto Professionale – settore servizi – indirizzo: Enogastronomia e ospitalità alberghiera – -OMISSIS-; • Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo Sistema Moda – articolazione Tessile, abbigliamento e moda –-OMISSIS-; • Istituto Tecnico – settore Economico – indirizzo: Turismo – -OMISSIS-; • Istituto Tecnico – settore Tecnologico – indirizzo: Grafica e Comunicazione – -OMISSIS-; - della presupposta nota prot. n. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 14.06.2024 della Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. 83/2008; - del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024; - della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunta al prot. AOODRCA n. -OMISSIS- del 30.04.2024; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra; Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari collegiali a) del decreto n. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Campania di revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dal prossimo anno scolastico 2024/2025 concesso all’Istituto -OMISSIS-; b) di tutti gli altri atti e/o provvedimenti anteriori, preordinati, connessi e consequenziali, tra cui la nota prot. n. -OMISSIS- del 7 marzo 2025 del Direttore generale dell’USR Campania e la nota prot. n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025 del dirigente tecnico dell’USR Campania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria, inizialmente disposta per l'anno scolastico 2024/2025 e poi nuovamente disposta con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che aveva disposto la revoca dello status di scuola paritaria per diversi indirizzi di studio, nonché gli atti presupposti, tra cui il preavviso di revoca, il piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti, la relazione ispettiva con esito negativo e ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo decreto di revoca del 23 aprile 2025, avente decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026, e gli ulteriori atti istruttori e procedimentali. Prima della decisione nel merito, con memoria del 4 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse. La sentenza non esamina la legittimità dei decreti di revoca, del procedimento di verifica, della relazione ispettiva o degli altri atti impugnati, né accerta la fondatezza dei motivi dedotti, che non sono riportati nel testo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della natura meramente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito, quando interviene prima della decisione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame della legittimità degli atti impugnati.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza una decisione sul merito delle censure dedotte; le spese possono essere compensate quando la decisione ha natura meramente processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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