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Ordinanza

Ordinanza n. 4558/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento in data 11/7/2025 e notificato in data 19/7/ per pretesa mancata conferma ex art. 22, comma 5-quinquies del D.lgs. 286/1998 nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la mancata emissione del visto da parte della sede consolare competente;

Giustizia amministrativa202513975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 11 luglio 2025, notificato il 19 luglio 2025, concernente la pretesa mancata conferma ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, nonché la mancata emissione del visto consolare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo concernente la mancata conferma ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 e la conseguente mancata emissione del visto da parte della sede consolare competente. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti, rilasciata all'estero il 9 settembre 2025, non era autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato secondo la legge dello Stato estero e non recava né la legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane né, in alternativa, l'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il giudice ha inoltre precisato che il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, neppure mediante collegamenti video a distanza, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione. Ha rilevato l'irregolarità formale della procura alle liti, ma ha ritenuto sussistente una giusta causa per la rimessione in termini, avuto riguardo alla data di rilascio della procura. Ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una nuova procura conforme ai requisiti di legge: autenticazione da parte di un notaio o pubblico ufficiale autorizzato nello Stato estero, nonché legalizzazione consolare italiana oppure apostille, ove applicabile. La trattazione è stata differita a una successiva camera di consiglio, la cui fissazione potrà essere sollecitata dal ricorrente con apposita istanza.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa del provvedimento amministrativo impugnato, concernente la mancata conferma.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    È richiamato per il requisito della legalizzazione dei documenti formati all'estero ai fini della loro utilizzazione in Italia.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    È richiamato in relazione alle competenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in materia di legalizzazione dei documenti.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Consente, per gli atti provenienti da Stati aderenti, l'utilizzo dell'apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, neppure mediante collegamento video a distanza, perché il potere certificativo non si estende oltre il territorio nazionale.
  • Perché una procura rilasciata all'estero possa essere utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, essa deve essere munita di legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, dell'apostille prevista dalla Convenzione.
  • La procura alle liti priva dei requisiti formali richiesti può giustificare la rimessione in termini quando le circostanze, compresa la data del suo rilascio, integrino una giusta causa; in tal caso il giudice assegna un termine perentorio per il deposito di una procura regolare e rinvia la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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