Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), deducendo: mancata sussistenza della condotta di rivelazione tramite messaggi WhatsApp; difetto dell'elemento psicologico (dolo); travisamento della prova e delle dichiarazioni di Palmieri; ragionevole dubbio sull'interpretazione dei messaggi; inutilizzabilità delle sommarie informazioni di Palmieri ai sensi dell'art. 63 co.2 c.p.p.; mancata ammissione di documenti offerti (artt. 234 e 438 c.p.p.); erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); errore sulla presenza di precedenti e valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sull'ultimo motivo (travisamento relativo all'inesistenza di precedenti a carico del ricorrente) e per tale profilo ha annullato la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena alla Corte d'appello di Perugia. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: i motivi relativi alla configurabilità del reato, al dolo, al travisamento delle dichiarazioni, alla utilizzabilità delle sommarie informazioni, all'ammissione di documenti e all'art. 131‑bis sono stati respinti; la Corte ha ritenuto che i messaggi, per contenuto e stretta prossimità temporale con la conversazione intercettata, integrassero una rivelazione di notizia segreta e che il requisito soggettivo fosse soddisfatto. La decisione è dunque annullata solo per vizio relativo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sulla pena.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
Il reato di rivelazione di segreto d'ufficio è stato qualificato come reato di pericolo concreto; la Corte ha ritenuto che la comunicazione via WhatsApp costituisse effettiva rivelazione della notizia segreta (disvelamento di conversazione intercettata).
artt. 42 e 43 cod. pen.
Richiamati in relazione al difetto del coefficiente psicologico: la Corte ha ritenuto che fosse provata la volontà del ricorrente di comunicare la notizia segreta, per i contenuti specifici e la prossimità temporale con la conversazione intercettata.
art. 63 co. 2 cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni "erga omnes" richiede che, prima dell'escussione, esistano indizi non equivoci di reità a carico dell'interrogato; ha giudicato la doglianza del ricorrente generica e non dimostrativa della decisività delle dichiarazioni per l'esito processuale.
artt. 234 e 438 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di produzione documentale nel giudizio abbreviato: la Corte ha ritenuto l'istanza aspecifica e che il giudice abbia discrezionalità nell'ammettere produzioni integrative in appello abbreviato.
art. 131‑bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa: la Corte ha ritenuto la condotta dotata di significativo grado di offensività e idonea a provocare concreto pericolo per l'attività d'indagine, escludendo l'applicabilità dell'istituto.
Massime di principio
- La comunicazione a terzi di elementi che, per contenuto e stretta prossimità temporale rispetto a conversazioni captate, rendono evidente l'esistenza di intercettazioni può integrare il reato di rivelazione di segreto d'ufficio.
- Per integrare il dolo nel reato di rivelazione è sufficiente che il comunicante dimostri, anche implicitamente nei messaggi, la conoscenza diretta del contenuto intercettato e la volontà di disvelarlo al destinatario.
- La differenza tra rivelazione e agevolazione di conoscenza sta nella natura dell'operazione: la rivelazione è comunicazione della notizia da parte dell'intraneus, mentre l'agevolazione sono atti volti a favorire la presa di conoscenza; tuttavia, quando i messaggi esplicitamente contengono l'informazione, la qualificazione di rivelazione prevale.
- Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni (art. 63 co.2 c.p.p.) occorre dedurre e provare circostanze precise: non sono sufficienti eccezioni generiche; va indicata la specifica incidenza sul compendio probatorio.
- Nel giudizio d'appello in forma abbreviata l'ammissione di nuove prove è rimessa alla valutazione del giudice; le richieste di integrazione probatoria devono essere circostanziate e mostrarne la decisiva rilevanza.
- Errori nella valutazione dei precedenti o nella rilevazione dell'inesistenza di precedenti possono travolgere esclusivamente il profilo del trattamento sanzionatorio e giustificare il rinvio limitato al giudizio di pena.
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