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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), deducendo: mancata sussistenza della condotta di rivelazione tramite messaggi WhatsApp; difetto dell'elemento psicologico (dolo); travisamento della prova e delle dichiarazioni di Palmieri; ragionevole dubbio sull'interpretazione dei messaggi; inutilizzabilità delle sommarie informazioni di Palmieri ai sensi dell'art. 63 co.2 c.p.p.; mancata ammissione di documenti offerti (artt. 234 e 438 c.p.p.); erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); errore sulla presenza di precedenti e valutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sull'ultimo motivo (travisamento relativo all'inesistenza di precedenti a carico del ricorrente) e per tale profilo ha annullato la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena alla Corte d'appello di Perugia. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: i motivi relativi alla configurabilità del reato, al dolo, al travisamento delle dichiarazioni, alla utilizzabilità delle sommarie informazioni, all'ammissione di documenti e all'art. 131‑bis sono stati respinti; la Corte ha ritenuto che i messaggi, per contenuto e stretta prossimità temporale con la conversazione intercettata, integrassero una rivelazione di notizia segreta e che il requisito soggettivo fosse soddisfatto. La decisione è dunque annullata solo per vizio relativo al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Il reato di rivelazione di segreto d'ufficio è stato qualificato come reato di pericolo concreto; la Corte ha ritenuto che la comunicazione via WhatsApp costituisse effettiva rivelazione della notizia segreta (disvelamento di conversazione intercettata).

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Richiamati in relazione al difetto del coefficiente psicologico: la Corte ha ritenuto che fosse provata la volontà del ricorrente di comunicare la notizia segreta, per i contenuti specifici e la prossimità temporale con la conversazione intercettata.

  • art. 63 co. 2 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni "erga omnes" richiede che, prima dell'escussione, esistano indizi non equivoci di reità a carico dell'interrogato; ha giudicato la doglianza del ricorrente generica e non dimostrativa della decisività delle dichiarazioni per l'esito processuale.

  • artt. 234 e 438 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di produzione documentale nel giudizio abbreviato: la Corte ha ritenuto l'istanza aspecifica e che il giudice abbia discrezionalità nell'ammettere produzioni integrative in appello abbreviato.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa: la Corte ha ritenuto la condotta dotata di significativo grado di offensività e idonea a provocare concreto pericolo per l'attività d'indagine, escludendo l'applicabilità dell'istituto.

Massime di principio

  • La comunicazione a terzi di elementi che, per contenuto e stretta prossimità temporale rispetto a conversazioni captate, rendono evidente l'esistenza di intercettazioni può integrare il reato di rivelazione di segreto d'ufficio.
  • Per integrare il dolo nel reato di rivelazione è sufficiente che il comunicante dimostri, anche implicitamente nei messaggi, la conoscenza diretta del contenuto intercettato e la volontà di disvelarlo al destinatario.
  • La differenza tra rivelazione e agevolazione di conoscenza sta nella natura dell'operazione: la rivelazione è comunicazione della notizia da parte dell'intraneus, mentre l'agevolazione sono atti volti a favorire la presa di conoscenza; tuttavia, quando i messaggi esplicitamente contengono l'informazione, la qualificazione di rivelazione prevale.
  • Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni (art. 63 co.2 c.p.p.) occorre dedurre e provare circostanze precise: non sono sufficienti eccezioni generiche; va indicata la specifica incidenza sul compendio probatorio.
  • Nel giudizio d'appello in forma abbreviata l'ammissione di nuove prove è rimessa alla valutazione del giudice; le richieste di integrazione probatoria devono essere circostanziate e mostrarne la decisiva rilevanza.
  • Errori nella valutazione dei precedenti o nella rilevazione dell'inesistenza di precedenti possono travolgere esclusivamente il profilo del trattamento sanzionatorio e giustificare il rinvio limitato al giudizio di pena.

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