Cassazione Penale, Ordinanza n. 32342/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, era stato ritenuto responsabile per avere omesso di comunicare la variazione del reddito del nucleo familiare relativa al periodo d'imposta 2020, pari a 22.879 euro e superiore alla soglia di legge, continuando a fruire del beneficio. Era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di otto mesi e venti giorni di reclusione e 260 euro di multa, oltre alle spese; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 95, 79 e 76 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto in modo presuntivo la consapevolezza dell'obbligo di comunicazione dalla sola esistenza del reddito della madre, senza provare la conoscenza del relativo ammontare, del superamento della soglia e dell'obbligo conseguente. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che fossero stati valorizzati elementi già costitutivi del reato e precedenti penali richiamati genericamente. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., assumendo che anche tale decisione fosse fondata sugli stessi elementi utilizzati per affermare la responsabilità e su un mero elenco di precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo proponesse una lettura alternativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e priva di illogicità. Il dolo generico è stato correttamente desunto dalla circostanza che le somme non dichiarate costituivano, per il periodo considerato, le uniche fonti di sostentamento dell'intero nucleo familiare, dalla loro incidenza sul tenore di vita e dall'entità del superamento della soglia. La Corte ha inoltre escluso che potesse configurarsi un errore scusabile su legge extrapenale, poiché la disciplina del patrocinio a spese dello Stato è direttamente regolata dalla normativa richiamata dalla fattispecie incriminatrice. Quanto all'art. 131-bis c.p., il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle concrete modalità della condotta, dell'intensità del dolo, della protratta fruizione del beneficio e dei precedenti penali, in applicazione dei parametri dell'art. 133, comma 1, c.p. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti preponderanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva. Il trattamento sanzionatorio, inferiore alla media edittale, è stato considerato frutto di corretto esercizio della discrezionalità giudiziale. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
Norma incriminatrice applicata per l'omessa comunicazione della variazione reddituale dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
Richiamata quale disposizione collegata alla fattispecie contestata e agli obblighi di comunicazione relativi al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
Disciplina direttamente la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice; pertanto non costituisce legge extrapenale rilevante ai fini dell'errore scusabile sul precetto.
art. 47 c.p.
L'errore su legge diversa dalla legge penale non è configurabile rispetto alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, poiché tale disciplina è direttamente incorporata nel sistema normativo richiamato dalla fattispecie penale.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità è stata negata sulla base di una valutazione complessiva e concreta delle modalità della condotta, dell'intensità del dolo, della protrazione della fruizione indebita e della personalità dell'imputato.
art. 133, comma 1, c.p.
I parametri di gravità del reato e di valutazione della personalità dell'agente possono fondare sia il giudizio sulla particolare tenuità sia la determinazione della pena.
art. 62-bis c.p.
Per negare le attenuanti generiche è sufficiente indicare gli elementi ritenuti prevalenti, senza una confutazione analitica di ogni argomento difensivo, purché la motivazione sia congrua.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione del fatto motivatamente compiuta dai giudici di merito una diversa lettura del compendio probatorio, quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Nel reato di omessa comunicazione della variazione reddituale rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il dolo generico può essere desunto da elementi obiettivi quali la centralità delle somme non dichiarate per il sostentamento del nucleo familiare, la loro incidenza sul tenore di vita e l'entità del superamento della soglia, purché tali elementi rendano ragione della coscienza e volontà dell'omissione.
- La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, quando è direttamente regolata dalla normativa richiamata dalla fattispecie incriminatrice, non integra una legge extrapenale estranea al precetto penale; l'errore sulla sua portata non vale quindi come errore scusabile ai sensi dell'art. 47 c.p.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta e complessiva della manifestazione del reato, potendo fondarsi, oltre che sulla condotta tipica, sulle sue modalità esecutive, sull'intensità del dolo, sulla protrazione degli effetti e sulla personalità dell'autore, purché siano indicati elementi individualizzanti.
- Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga gli elementi ritenuti preponderanti in senso positivo o negativo, con motivazione congrua e non illogica.
- La valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando la pena sia sorretta da motivazione coerente, anche mediante il richiamo ai parametri dell'art. 133 c.p., e le censure mirino soltanto a ottenere una diversa ponderazione del merito.
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