Sentenza del 12/07/2021 n. 945 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - Riduzione rendita catastale - Diritto al rimborso per annualità precedenti - Non sussiste - Atto di classamento - Accertamento incidentale del giudice - Non consentito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di somme ICI versate per annualità pregresse sulla base di una successiva riduzione della rendita catastale. Sosteneva che la diminuita rendita avrebbe dovuto trovare applicazione anche per gli anni anteriori e dare luogo al rimborso delle maggiori imposte versate. Il Comune si oppose, rilevando che la riduzione della rendita ha efficacia dal periodo d'imposta indicato e che le censure relative all'atto di classamento catastale devono essere impugnate autonomamente.
La decisione
Il giudice ha respinto la richiesta di rimborso per le annualità precedenti. Ha affermato che la riduzione della rendita catastale intervenuta con efficacia da un determinato periodo d'imposta non genera automaticamente il diritto al rimborso degli importi versati in anni antecedenti. Inoltre ha chiarito che, nel giudizio tributario volto al rimborso, non è consentito un accertamento incidentale dell'erroneità dell'atto di classamento catastale, in quanto il processo tributario ha carattere impugnatorio e le contestazioni relative all'atto di classamento devono essere oggetto di autonoma impugnazione (azione diretta contro l'atto di classamento). Di conseguenza la domanda di rimborso è stata respinta e il Comune soccombe non essendo tenuto a rimborsare le somme per gli anni precedenti.
Norme richiamate
principio processuale del carattere impugnatorio del processo tributario
Dal carattere impugnatorio del processo tributario deriva il divieto per il giudice del merito di effettuare un accertamento incidentale sull'atto di classamento: le censure relative all'atto di classamento devono essere proposte mediante autonoma impugnazione
normativa catastale (atto di classamento e rendita catastale)
La riduzione della rendita catastale con efficacia da un periodo d'imposta non produce, di per sé, effetti retroattivi che legittimino il rimborso delle imposte versate in annualità antecedenti; la validità/erroneità dell'atto di classamento va accertata tramite l'apposito procedimento impugnatorio
Massime di principio
- La riduzione della rendita catastale decorente da un certo periodo d'imposta non crea automaticamente il diritto al rimborso per le annualità precedenti: i rimborsi retroattivi non sono dovuti salvo diverso riconoscimento in sede di autonoma impugnazione dell'atto che ha determinato la rendita.
- Nel giudizio tributario per rimborso il giudice non può procedere a un accertamento incidentale sull'atto di classamento catastale: le contestazioni sulla corretta determinazione della rendita devono essere sollevate mediante autonoma impugnazione dell'atto di classamento.
- Chi ritiene errata la rendita catastale deve promuovere la procedura/impugnazione specifica contro l'atto di classamento (o l'atto amministrativo che ha determinato la rendita) per ottenere una pronuncia che, se favorevole, potrà formare la base per eventuali rimborsi nei limiti e nei modi riconosciuti dalla legge.
- In sede di richiesta di rimborso è opportuno verificare preliminarmente la tempestività e l'opportunità di proporre un'azione contro l'atto di classamento; senza aver validamente impugnato l'atto di classamento, la domanda di rimborso rischia di essere inammissibile o infondata.
- Valutare sempre i termini e i mezzi di impugnazione previsti per gli atti catastali e amministrativi locali prima di esperire azioni di rimborso d'imposta, perché il successo del rimborso spesso dipende dall'esito della contestazione dell'atto di classamento.
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