Ordinanza n. 2832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo incidente sulla posizione dello straniero, non ulteriormente specificato nel testo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La parte straniera ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato in primo grado. L’appello cautelare è stato fondato, secondo quanto emerge dalla motivazione, sulla necessità di approfondire in sede di merito plurime questioni di diritto non manifestamente infondate e sull’esistenza di un pregiudizio grave e attuale derivante dall’esecuzione del provvedimento. Il testo evidenzia inoltre che l’appellante svolge regolare attività lavorativa sul territorio nazionale e che dagli atti non emerge un pericolo per la sicurezza pubblica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è stata adottata sulla base di una valutazione sommaria: da un lato, la presenza di plurime questioni giuridiche non manifestamente infondate, meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito; dall’altro, rilevanti profili di periculum in mora connessi all’esecuzione del provvedimento, considerato che esso incide sulla posizione di uno straniero regolarmente occupato in Italia e che non risulta dagli atti un pericolo per la sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esercitato tale potere riformando l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’appellante mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di plurime questioni di diritto non manifestamente infondate, da approfondire nel merito, può concorrere a fondare il fumus boni iuris senza richiedere una definizione anticipata delle questioni controverse.
- Il periculum in mora può essere ravvisato quando l’esecuzione del provvedimento amministrativo incide significativamente sulla posizione di uno straniero che svolge regolare attività lavorativa in Italia, soprattutto se dagli atti non emergono concreti elementi di pericolo per la sicurezza pubblica.
- Nella fase cautelare il giudice deve effettuare una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora, potendo accordare la sospensione quando la necessità di approfondimento giuridico si accompagna a un pregiudizio rilevante derivante dall’immediata esecuzione dell’atto.
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