Cassazione Penale, Sentenza n. 28365/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2022 del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. il 03/01/2022 per plurimi reati (tra cui delitti in materia di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/90 e mancata corretta attribuzione del ruolo di partecipe (si sarebbe trattato al più di un concorrente esterno); 2) vizi di motivazione circa le esigenze cautelari: assenza di attualità del pericolo, nessun elemento concreto che giustificasse la custodia in carcere e rilevante distanza temporale (fatti fino al 2019) che avrebbe dovuto escludere esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione puntuale e coerente basata su un compendio indiziario consistente (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, sequestri di ingenti quantitativi di stupefacenti, denaro e armi, contabilità e cassa comune, riferimenti a rifornimenti dall'estero). Il Tribunale aveva inoltre indicato elementi specifici relativi al ruolo di Maiorino (funzioni di cassiere, raccolta del ricavato, pagamento fornitori, assistenza a detenuti, conteggio e occultamento di denaro, conoscenza di strumenti per conversazioni criptate, autonomia nella fissazione del prezzo, disponibilità di proventi sequestrati). La Corte ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione sulle valutazioni dei fatti (non è consentita la riconsiderazione probatoria), il principio che il controllo riguarda la congruità e la logicità della motivazione e ha ritenuto che tali requisiti fossero rispettati. Ha inoltre confermato la fondatezza delle esigenze cautelari, richiamando la doppia presunzione cautelare legata all'art. 74 DPR 309/90 e la concretezza del pericolo di recidiva/consistenza dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Rilevata l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione ex art. 74 produce una doppia presunzione cautelare circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Riferimento ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti contestati; utilizzato nel quadro complessivo degli addebiti che hanno formato il compendio indiziario
Codice di procedura penale, art. 274
Individua le esigenze cautelari (insussistenza di esigenze concrete, pericolo di fuga, inquinamento delle prove ecc.). Il Tribunale ha ritenuto soddisfatte tali esigenze, anche alla luce della presunzione collegata all'art. 74
Codice di procedura penale, art. 275
Disciplina le misure cautelari; la Corte ha considerato adeguata la custodia in carcere in relazione alla gravità degli addebiti e alla pericolosità del reato associativo
D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173
Richiamato per i limiti del contenuto del ricorso: il ricorso in Cassazione deve indicare i motivi nei limiti richiesti dalla norma, senza riverificare il merito dei fatti
Codice penale, art. 110
Richiama la disciplina del concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare partecipazioni e concorsi di persone nei capi di imputazione
Codice penale, art. 61, n. 2
Richiamato come circostanza favorevole o aggravante in relazione alla personalità e alla recidiva dell'indagato (valutazioni della concreta pericolosità sociale)
Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23
Rilevante in relazione al sequestro/uso di armi, elemento aggravante ai fini della valutazione complessiva della pericolosità
Codice penale, art. 648
Richiamato in relazione a ipotesi di ricettazione o possesso di beni provento di reato, a supporto del quadro indiziario
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari non consente la riconsiderazione prova per prova: la Cassazione valuta la congruità, la coerenza e l'assenza di manifesto vizio logico della motivazione del giudice di merito, non la ricostruzione fattuale.
- Per ritenere configurabile un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario un compendio indiziario complessivo e coordinato (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, cassa comune, disponibilità di mezzi/armi, rapporti con fornitori/corrieri) che dimostri un vincolo stabile tra più persone.
- Elementi indicativi del ruolo significativo di un indagato nell'organizzazione includono: funzioni di 'cassiere', gestione dei proventi, pagamento fornitori, autonomia decisionale sul prezzo, occultamento e conteggio di denaro, disponibilità di strumenti tecnici per comunicazioni criptate, assistenza a detenuti del gruppo.
- La contestazione ex art. 74 DPR 309/90 produce una doppia presunzione cautelare (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere); ciò non esime il giudice dall'argomentare in modo concreto le esigenze, ma riduce il grado di prova richiesto rispetto ad altri reati.
- Il mero intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari, specie se dagli elementi emerge proiezione futura dell'attività illecita o la persistenza di rapporti e reti criminali.
- Per impugnare con successo la misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare violazioni di legge specifiche o manifesti vizi logici nella motivazione; non basta dissentire dalla valutazione delle fonti o chiedere una diversa valutazione probatoria.
- Nella contestazione delle esigenze cautelari è utile chiedere al giudice di merito di indicare elementi concreti che giustifichino l'attualità del pericolo e l'inadeguatezza di misure meno afflittive; l'assenza di tali argomentazioni può costituire profilo censurabile se provata la sporadicità o l'anzianità dei fatti.
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