Cassazione Penale, Ordinanza n. 01716/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento riguarda la richiesta di liberazione anticipata avanzata da un detenuto per due semestri specifici: dal 6/6/2019 al 4/12/2019 e dal 5/6/2020 al 4/12/2020. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza, e il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente collegato le violazioni disciplinari commesse in quei periodi all’episodio del 23 giugno 2023; si sosteneva inoltre che lo stesso magistrato di sorveglianza aveva concesso la liberazione anticipata per i semestri intermedi, sia anteriori sia successivi alle violazioni, sicché il diniego per i soli periodi contestati sarebbe stato illogico.
La decisione
La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo compiuto, valorizzando le specifiche condotte poste in essere dal ricorrente, la loro comune natura violenta e il significato della persistente incapacità di rispettare le regole; ha inoltre ritenuto rilevante la distanza temporale tra gli episodi, interpretata come indice di un andamento "sinuoso e ciclico" del percorso rieducativo. La Corte ha condiviso anche la scelta prudente e frazionata del magistrato di sorveglianza, che non aveva negato il beneficio per tutti i semestri ma solo per quelli in cui si erano realizzate le violazioni. Poiché il giudice di merito aveva già fornito risposta adeguata alle censure, la Corte ha escluso che in sede di legittimità potesse proporsi una diversa lettura dei fatti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.)
Il beneficio può essere negato in modo frazionato, limitatamente ai semestri nei quali emergano condotte incompatibili con il percorso rieducativo; la valutazione del merito sulle condotte disciplinari è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione apparente o manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può effettuare una valutazione frazionata per singoli semestri, negando il beneficio solo nei periodi in cui risultino condotte incompatibili con la progressione trattamentale.
- La motivazione che valorizza la natura delle infrazioni, la loro rilevanza disciplinare e la distanza temporale tra gli episodi è idonea a sorreggere il giudizio negativo sul percorso rieducativo.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura del merito quando il giudice di sorveglianza abbia già fornito una risposta argomentata e non manifestamente illogica alle doglianze.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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