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direttiva

Direttiva 2019/1985

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019L1985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, allineando gli elenchi delle specie e i protocolli tecnici dell’UCVV e le linee direttrici UPOV applicabili all’esame delle varietà. L’intervento è conseguenza dei nuovi protocolli adottati o aggiornati dall’UCVV dopo la precedente modifica del 2019. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 maggio 2020 e applicarle dal 1° giugno 2020.

Aggiornamento degli elenchi di specie vegetali e dei relativi protocolli tecnici/linee direttrici per l’esame DUS ai fini dei cataloghi nazionali delle varietà agricole e degli ortaggi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e incide sulle varietà di specie di piante agricole e di ortaggi sottoposte a esame per l’iscrizione nei cataloghi nazionali, in attuazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE e dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE. Riguarda gli esami iniziati prima o dopo il 1° giugno 2020, con facoltà per gli Stati membri, per gli esami avviati prima di tale data, di continuare ad applicare le versioni previgenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Aggiornamento dei protocolli tecnici per l’esame delle varietà agricole e orticole

La direttiva di esecuzione (UE) 2019/1985 della Commissione modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per adeguare gli elenchi delle specie e i riferimenti tecnici applicabili all’esame delle varietà ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali. L’intervento si inserisce nel sistema dei cataloghi comuni e della commercializzazione delle sementi, e recepisce i nuovi protocolli tecnici adottati o aggiornati dall’UCVV dopo la precedente modifica del 2019.

Finalità e contesto normativo

La direttiva mira a garantire che le varietà inserite nei cataloghi nazionali siano valutate secondo criteri tecnici aggiornati e uniformi nell’Unione. I considerando precisano che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE erano state adottate per assicurare la conformità agli standard dell’UCVV, mentre per le specie non coperte da protocolli UCVV continuano a valere le linee direttrici UPOV.

Modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell’allegato, parte A, della presente direttiva; l’articolo 2 dispone la sostituzione degli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo dell’allegato, parte B.

In sostanza, vengono aggiornati:

  • gli elenchi delle specie agrarie e orticole per le quali l’esame deve conformarsi ai protocolli tecnici dell’UCVV;
  • gli elenchi residuali delle specie per le quali l’esame deve conformarsi alle linee direttrici UPOV.

Ambito tecnico degli allegati

La parte A dell’allegato riguarda le specie agricole, includendo, tra le altre, festuche, loietti, pisello da foraggio, veccia, colza, canapa, soia, cotone, girasole, lino, avene, orzo, riso, segale, sorgo, frumento, mais e patata. La parte B riguarda le specie orticole, tra cui cipolla, scalogno, porro, aglio, sedano, asparago, bietola, cavoli, cavolfiore, peperone, cicorie, melone, cetriolo, zucca, zucchino, carciofo, carota, finocchio, lattuga, pomodoro, prezzemolo, fagioli, piselli, ravanello, rabarbaro, scorzonera, melanzana, spinaci, valerianella, fava e granturco dolce/pop corn.

Per alcune specie sono indicati anche ibridi e materiali specifici, ad esempio pomodoro portainnesto e ibridi interspecifici di cucurbita da usare come portainnesto.

Regime transitorio

L’articolo 3 introduce una disciplina transitoria: per gli esami iniziati prima del 1° giugno 2020, gli Stati membri possono continuare ad applicare le versioni previgenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. La disposizione lascia quindi agli Stati membri un margine di scelta limitato alla gestione degli esami già avviati.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2020 le disposizioni interne necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° giugno 2020.

Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore sementiero o vivaistico, la direttiva rileva soprattutto per la necessità di verificare, dal 1° giugno 2020, quali protocolli tecnici UCVV o linee direttrici UPOV siano applicabili alle singole specie nell’ambito delle procedure nazionali di esame e iscrizione varietale. Il provvedimento non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma aggiorna il quadro tecnico di riferimento che gli Stati membri devono recepire e applicare.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo dell’allegato, parte A, della direttiva; l’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo dell’allegato, parte B. L’effetto è l’aggiornamento degli elenchi delle specie che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV o, per le specie non coperte da tali protocolli, alle linee direttrici UPOV.

Regime transitorio per gli esami già iniziati

L’articolo 3 consente agli Stati membri di applicare, per gli esami iniziati prima del 1° giugno 2020, le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima della modifica introdotta dalla presente direttiva. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo.

Termine di recepimento e decorrenza dell’applicazione

Ai sensi dell’articolo 4, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° giugno 2020. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 dispone che i destinatari sono gli Stati membri.

Contenuto degli allegati tecnici

La parte A dell’allegato elenca le specie agricole soggette ai protocolli tecnici dell’UCVV, includendo tra le altre festuche, loietti, pisello da foraggio, veccia, colza, canapa, soia, cotone, girasole, lino, avene, orzo, riso, segale, sorgo, frumento, mais e patata. La parte B elenca le specie orticole soggette ai protocolli tecnici dell’UCVV, tra cui allium, apio, asparago, bietola, brassiche, peperone, cicorie, cucurbitacee, carota, pomodoro, lattuga, fagioli, piselli, ravanello, spinacio e altre, nonché un elenco limitato di specie da conformare alle linee direttrici UPOV, come Brassica rapa L. (rapa).

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietaliorticolturaregolazione tecnica

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