Ordinanza n. 3620/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, adottata il 15 settembre 2025 e successivamente il 29 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha contestato, in particolare, la valutazione della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, sostenendo che gli indici negativi utilizzati dall'amministrazione sarebbero stati falsati dai costi connessi all'apertura di una seconda unità locale dell'impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione delle misure cautelari all'esito dell'esame sommario proprio della fase. La revoca del nulla osta è stata ritenuta fondata sulla carenza del requisito economico del datore di lavoro. L'amministrazione aveva esaminato tre indicatori — indice di indebitamento, ROE e Current Ratio — tutti risultati negativi, evidenziando un forte indebitamento e l'incertezza circa la capacità dell'impresa di coprire i debiti. Le deduzioni del ricorrente non hanno posto in dubbio tale valutazione, poiché l'apertura della seconda unità locale risaliva al 2022, mentre indici negativi erano emersi anche con riferimento al 2021, e la relazione dello studio commercialista prodotta in giudizio non analizzava specificamente l'incidenza di tale circostanza. È stata inoltre rilevata l'assenza di adeguate giustificazioni quanto all'elevato numero di lavoratori richiesti — 81 a fronte di una quota massima di 44 — e la mancata dimostrazione della capacità di adempiere agli obblighi economici nei confronti di tutti i lavoratori. Ha assunto rilievo anche il fatto che l'amministrazione avesse riesaminato le istanze del ricorrente con esito selettivo, accogliendone tre relative ai decreti flussi 2021 e 2022, circostanza incompatibile con una valutazione aprioristicamente negativa. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto immune dalle censure formulate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato dell'esame sommario, la sussistenza dei presupposti per adottare misure cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro può essere ritenuta assistita da adeguato fumus quando l'amministrazione abbia verificato la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro mediante più indicatori contabili, tutti negativi, dai quali emergano forte indebitamento e incertezza sulla capacità di coprire i debiti.
- La contestazione secondo cui gli indicatori economico-finanziari sarebbero stati alterati da costi straordinari connessi all'apertura di una nuova unità locale non è sufficiente a superare la valutazione amministrativa se gli indici negativi risultano anche riferiti ad annualità anteriori all'apertura e la documentazione contabile prodotta non analizza specificamente l'incidenza della circostanza dedotta.
- La richiesta di un numero di lavoratori significativamente superiore alla quota disponibile costituisce un elemento rilevante nella verifica della capacità economica del datore di lavoro; in assenza di adeguate giustificazioni e della dimostrazione della capacità di adempiere agli obblighi economici verso tutti i lavoratori, la revoca del nulla osta non risulta prima facie illegittima.
- Il riesame selettivo delle istanze presentate dal medesimo richiedente, con accoglimento di alcune e rigetto di altre, può escludere, in sede cautelare, che l'amministrazione abbia operato sulla base di un pregiudizio assoluto o di un diniego aprioristico.
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