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Sentenza

Sentenza n. 1986/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PIAO della Regione Siciliana 2025-2027 e successive deliberazioni e decreti presidenziali di integrazione, rettifica e modifica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il PIAO regionale 2025-2027 e i successivi atti di integrazione e modifica, contestando la previsione dell'assunzione di nuovo personale dirigenziale a tempo indeterminato mediante concorso. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 6 della l.r. n. 10/2000 e l'eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di presupposto e difetto di istruttoria. In particolare, hanno sostenuto che i nuovi dirigenti sarebbero stati inquadrati nella seconda fascia, lasciando irrisolta la posizione dei dirigenti già inquadrati nella terza fascia, e che i neoassunti avrebbero potuto ottenere la precedenza nel conferimento degli incarichi dirigenziali generali o di strutture intermedie. In corso di causa i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione della pubblicazione del nuovo PIAO 2026-2028.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni, ritenendola logicamente antecedente alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad agire. Il PIAO e le sue successive integrazioni sono stati qualificati come atti di natura programmatoria ed endo-organizzativa, privi di rilevanza esterna e non immediatamente lesivi. Il piano vincola gli uffici dell'amministrazione nella programmazione delle risorse umane e nelle successive attività di mobilità e reclutamento, ma non produce effetti lesivi erga omnes nei confronti dei ricorrenti. L'interesse a ricorrere potrà eventualmente sorgere con l'adozione degli atti attuativi, quali i bandi di indizione delle selezioni, immediatamente efficaci verso i destinatari. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Il piano in parola ... è finalizzato all’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, contenendo l’indicazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione di esso

    La disposizione conferma la natura programmatoria ed endo-organizzativa del PIAO, che vincola gli uffici dell'amministrazione ma non ha, di per sé, rilevanza esterna né efficacia immediatamente lesiva.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    il Collegio ... ha ribadito che sussistono dubbi in ordine all’ammissibilità del mezzo di tutela

    Il giudice ha sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa all'ammissibilità del ricorso.

  • art. 6 l.r. 10/2000

    La norma disciplina il ruolo unico della dirigenza regionale siciliana e l'articolazione delle fasce dirigenziali; la censura relativa alla sua violazione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il PIAO, nella parte relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale e alle modalità di reperimento delle risorse umane, è un atto programmatorio ed endo-organizzativo, vincolante per gli uffici dell'amministrazione ma privo, di regola, di rilevanza esterna e di immediata lesività.
  • Le previsioni del PIAO relative all'avvio futuro di procedure di reclutamento non possono essere impugnate autonomamente per carenza di interesse, se non sono state seguite dall'adozione di atti attuativi immediatamente lesivi.
  • L'interesse a contestare una procedura di reclutamento sorge, per i soggetti legittimati, con l'adozione del bando o dell'atto di indizione della selezione, avente efficacia erga omnes, e non con il precedente atto interno di programmazione.
  • La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse non impedisce al giudice di esaminare previamente una questione di inammissibilità logicamente pregiudiziale, quando l'atto impugnato sia strutturalmente privo di immediata lesività.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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