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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08814/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata in funzione di giudice di appello rispetto a decisioni del giudice di pace, che aveva confermato la sua condanna per il reato di minaccia continuata. L'atto di impugnazione conteneva tre motivi, tutti incentrati sulla dedotta erronea valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità: in sostanza, il ricorrente mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito. La parte civile si è costituita in cassazione chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi si risolvevano in censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, profilo non deducibile in cassazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, in forza dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, come introdotti dal d.lgs. n. 11/2018. Ne sono seguite la condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in Euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per qualificare la contestazione come reato continuato; il fatto storico oggetto di condanna è stato ricondotto alla continuazione.

  • art. 612 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la condanna, ossia la minaccia.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    È stata interpretata come disposizione che preclude il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    È stata richiamata quale base normativa della limitazione dei motivi deducibili in cassazione nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Indicata come fonte introduttiva delle modifiche all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e all'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello emesse per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono nella sola contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito, il ricorso è inammissibile se la critica investe un profilo non deducibile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e, se presente parte civile, alla rifusione delle spese di legittimità.
  • La limitazione del sindacato di legittimità opera in modo particolarmente rigoroso nei procedimenti per reati devoluti al giudice di pace, dove la motivazione non può essere censurata come autonomo motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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