Cassazione Penale, Ordinanza n. 12994/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, si contestava la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione, deducendo: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità ex art. 629 c.p., ritenuto fondato su censure meramente riproduttive di temi già esaminati e non su una specifica critica della motivazione di merito; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, mirando in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla corte territoriale; 3) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di cui all'art. 393 c.p., questione ritenuta non deducibile in cassazione perché non devoluta con specificità ai motivi di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché non conteneva una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata; il secondo motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione non specificamente devoluta in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
norma incriminatrice dell'estorsione, richiamata come titolo di responsabilità confermato dal giudice di merito e non scalfito dai motivi di ricorso.
art. 393 c.p.
richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la questione è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non devoluta specificamente in appello.
art. 616 c.p.p.
non espressamente citato nel testo trasmesso, ma il dispositivo prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
le Sezioni Unite sono richiamate per ribadire che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e della prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura dei fatti, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
- La credibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione logica e non smentita da elementi contrari, può concorrere a fondare il giudizio di responsabilità e la prova del dolo del delitto di estorsione.
- In sede di legittimità non è deducibile una questione giuridica che non sia stata specificamente devoluta con i motivi di appello; la mera enunciazione generica in appello non basta a preservare il tema per il ricorso per cassazione.
- La riqualificazione del fatto in un diverso reato non può essere richiesta per la prima volta in cassazione quando implichi un tema mai ritualmente devoluto nei gradi di merito.
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