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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30236/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 28/09/2021 con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza volta a modificare l'ordinanza del 27/09/2017 che aveva convertito in indennizzo una detrazione di pena, chiedendo la sostituzione dell'indennizzo con la detrazione di 178 giorni. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 35-ter ord. pen., vizio di motivazione e travisamento dei fatti, invocava il principio di fungibilità (art. 657 c.p.p.) e sollevava un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27, comma 3, Cost.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del 27/09/2017 si riferisse a una distinta sentenza (Corte d'appello di Milano 24/09/2013, irrevocabile 26/09/2014) diversa dal titolo esecutivo in esecuzione (sentenza Corte d'appello di Milano 25/02/2020). Ha escluso l'applicabilità del principio di fungibilità all'indennizzo ex art. 35-ter, osservando che la norma collega il risarcimento alla pena ancora da espiare in relazione al medesimo titolo esecutivo; perciò le censure del ricorrente sono infondate e il profilo di illegittimità costituzionale non è manifestamente fondato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)

    La norma collega il risarcimento (indennizzo) alla pena ancora da espiare con riferimento al medesimo titolo esecutivo; pertanto la conversione disposta ai sensi di tale norma non è soggetta al principio di fungibilità invocato dal ricorrente.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il principio di fungibilità previsto da tale norma non opera per la conversione in indennizzo disciplinata dall'art. 35-ter ord. pen., quando il titolo esecutivo cui si riferisce l'atto sia diverso da quello dell'esecuzione corrente.

  • Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 27, comma 3

    La Corte ha ritenuto infondate le censure di incostituzionalità sollevate dal ricorrente; non sussiste violazione costituzionale della disciplina dell'art. 35-ter nel caso di specie, alla luce del chiaro tenore normativo che ricollega il risarcimento al medesimo titolo esecutivo.

Massime di principio

  • La conversione in indennizzo ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. va interpretata in relazione al medesimo titolo esecutivo: se il provvedimento che ha disposto l'indennizzo si riferisce a una sentenza diversa da quella in esecuzione, non è possibile chiedere la sua trasformazione in detrazione della pena in esecuzione.
  • Il principio di fungibilità (art. 657 c.p.p.) non è automaticamente applicabile per impugnare o rivedere conversioni operate ai sensi dell'art. 35-ter; occorre verificarne la compatibilità con il requisito del medesimo titolo esecutivo.
  • Per riuscire in un'impugnazione simile è necessario dimostrare in modo specifico e documentato che l'indennizzo è stato disposto con riferimento allo stesso titolo esecutivo della pena attualmente in esecuzione; meri rilievi generici sul principio di fungibilità sono insufficienti.
  • Le censure costituzionali contro la disciplina dell'art. 35-ter, quando la norma appare chiara nel legare il risarcimento al titolo esecutivo, sono difficilmente accoglibili salvo che non venga provato un contrasto concreto e non manifestamente infondato con principi costituzionali.
  • Chi propone ricorso deve prevedere l'onere delle spese processuali in caso di rigetto: la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese.

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