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Sentenza

Sentenza n. 13486/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di 500 euro per ciascuno dei tre anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta docente secondo il sistema proprio della stessa. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato notificato nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l’inadempimento, anche in ragione dell’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, applicando i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. Il giudice dell’ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato; deve quindi imporne l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato, sin d’ora, quale commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, salva un’eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato il potere di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza al titolo giudiziale indicato nella sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione è stato ritenuto sussistente e rilevante ai fini della proponibilità dell’azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento era già contenuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire la statuizione entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza poter rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati dal titolo giudiziale.
  • Quando il privato allega l’inadempimento di un obbligo derivante dal giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, l’inadempimento può essere ritenuto sussistente in applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato degli atti e disposta successivamente ove l’Amministrazione continui a non ottemperare oltre il termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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