Cassazione Civile, Ordinanza n. 00239/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione immobiliare del 1999: una società acquistava con due atti pubblici due appezzamenti di terreno e, contestualmente, con una scrittura privata separata del medesimo giorno, sosteneva di avere ceduto al venditore parte dei terreni acquistati, versando anche una somma di denaro a garanzia dell'adempimento e con l'impegno a stipulare successivamente l'atto pubblico. Poiché l'atto pubblico definitivo non sarebbe mai stato concluso e la società non sarebbe stata immessa nel possesso delle porzioni acquistate, la società agiva per ottenere la nullità della scrittura privata per mancanza di causa, la restituzione della somma versata, il rilascio dei terreni e il risarcimento danni. Il venditore, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale per far accertare la simulazione relativa dei due atti pubblici di vendita, assumendo che la scrittura privata fosse una controdichiarazione che svelava la reale volontà delle parti di trasferire solo una parte dei terreni. Il Tribunale rigettava la domanda di nullità e accoglieva quella di simulazione relativa; la Corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente articolava cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di ius postulandi del difensore degli appellati per asserita mancata certificazione della firma in procura; 2) violazione dell'art. 83 c.p.c. per ritenuta validità della costituzione degli appellati nonostante la contestata autenticazione della procura; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte dichiarato inammissibile come nuova la domanda subordinata di asservimento edificatorio, che la ricorrente assumeva già desumibile dagli atti; 4) violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. per avere attribuito alla scrittura privata il valore di controdichiarazione e non di contratto nullo per mancata indicazione del prezzo; 5) violazione del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese senza indicazione del parametro utilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda eccezioni di rito ma solo domande o questioni di merito; ha respinto il secondo motivo perché la procura risultava autenticata e, in ogni caso, l'eventuale mancata certificazione della firma è mera irregolarità che non invalida la procura ad litem, essendo sufficiente la funzione di costituzione del rapporto processuale; ha respinto il terzo motivo osservando che la mera deduzione di un fatto negli atti introduttivi non equivale alla proposizione di una domanda e che la domanda di asservimento era stata introdotta solo in appello; ha respinto il quarto motivo affermando che la simulazione può essere provata per presunzioni, che l'apprezzamento delle presunzioni è riservato al giudice di merito e che la scrittura del 30 marzo 1999 era correttamente qualificata come controdichiarazione, cioè atto di accertamento non negoziale, non soggetto ai requisiti essenziali del contratto; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché generico e privo di specifica indicazione della violazione nella liquidazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di domande o questioni di merito, non per eccezioni di rito o pregiudiziali.
art. 83 c.p.c.
La mancata certificazione dell'autografia della firma della parte nella procura speciale costituisce mera irregolarità e non determina nullità della procura ad litem; la sottoscrizione del difensore può comunque equivalere a certificazione.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte domande nuove; la deduzione di un fatto nei precedenti atti non equivale alla proposizione della domanda.
art. 1325 c.c.
Richiamato per sostenere la pretesa nullità per difetto di causa o di elemento essenziale, ma la Corte esclude che la scrittura fosse un contratto traslativo autonomo.
art. 1346 c.c.
Invocato sulla determinabilità dell'oggetto/prezzo, ma non rileva quando l'atto sia qualificabile come controdichiarazione e non come contratto.
art. 1418 c.c.
La nullità per mancanza di requisiti essenziali non opera se il documento ha natura di mera controdichiarazione non negoziale.
d.m. n. 55/2014
La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non specifica e se non indica lo sforamento dei parametri; è sufficiente la liquidazione per ciascun grado.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto alle eccezioni pregiudiziali di rito, ma solo rispetto al mancato esame di domande o questioni di merito.
- La mancata certificazione della firma nella procura speciale in calce o a margine dell'atto non determina, di regola, nullità della procura se l'atto consente comunque la costituzione del rapporto processuale e la volontà difensiva è riconoscibile.
- La proposizione di una domanda nuova in appello non può essere esclusa dal solo fatto che il relativo tema fattuale sia stato menzionato negli atti di primo grado; occorre che la domanda sia stata effettivamente formulata.
- In tema di simulazione, la prova può essere desunta anche da presunzioni semplici e il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- La controdichiarazione è un atto di accertamento o di riconoscimento della simulazione, non un negozio traslativo autonomo: perciò non richiede, come un contratto, la presenza di tutti gli elementi essenziali dell'atto simulato.
- La censura sulla liquidazione delle spese processuali deve essere specifica e indicare in che modo la liquidazione avrebbe violato i parametri applicabili; non è sufficiente una contestazione generica della motivazione sul punto.
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