Sentenza n. 70/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 488/2024, pubblicata il 18 novembre 2024 del Tribunale di Sassari e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di fruire – per l’a.s. 2022/2023 – del beneficio finanziario dell’importo di € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico; e per la condanna del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l’importo complessivo di € 500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre agli interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 488/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 488/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a fruire, per l'anno scolastico 2022/2023, del beneficio di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione tale importo, oltre agli interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 28 aprile 2025, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni per l'adempimento dell'Amministrazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il TAR ha respinto la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e comunque ostacolata da ragioni concrete, considerata la nomina del commissario, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, di importo modesto e destinato alla formazione professionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative concrete, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, ha reso procedibile la domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla condanna pecuniaria.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; il giudice ne richiama anche l'art. 4 per il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nell'attivazione della Carta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'Amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine e a predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente o responsabile dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territoriale, quando ciò sia idoneo ad assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- Quando l'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione non possa essere adempiuta per incapienza dei pertinenti stanziamenti, l'esecuzione del giudicato può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri già un rimedio esecutivo effettivo e sussistano ulteriori ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa e finanziaria dell'adempimento e alla natura del beneficio dovuto.
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