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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32827/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una successione ereditaria in cui un soggetto, qualificatosi come erede legittima, aveva contestato la validità di alcuni testamenti olografi della de cuius, deducendo che fossero stati redatti in condizioni di coercizione psicologica e chiedendo il rilascio dei beni ereditari. Nel corso del giudizio un terzo aveva prodotto un successivo testamento olografo con cui era stato istituito erede universale e aveva chiesto l'accertamento di tale qualità e la consegna dei beni. Il Tribunale aveva rigettato sia la domanda di invalidità dei testamenti proposta dall'erede legittima sia la domanda dell'interventore, riconoscendo però all'attrice la quota di legittima. La Corte d'appello, invece, aveva applicato il principio delle Sezioni Unite sul testamento olografo, ritenendo che la contestazione dell'autenticità non potesse essere veicolata con il mero disconoscimento o con la verificazione, ma richiedesse un'autonoma domanda di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria, onere non assolto dall'erede legittima; perciò aveva dichiarato valido il testamento prodotto dall'interventore. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un solo motivo, violazione degli artt. 184-bis c.p.c. e 153, comma 2, c.p.c., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., sostenendo che l'approdo delle Sezioni Unite n. 12307/2015 costituirebbe un overruling processuale imprevedibile, tale da imporre la rimessione in termini per consentirle di proporre la corretta domanda di accertamento negativo della falsità del testamento, con lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto la dedotta nullità della sentenza d'appello per la partecipazione di un giudice ausiliario, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 che ha dichiarato l'illegittimità delle norme sulla magistratura onoraria con efficacia differita al termine del riordino, così mantenendo legittima la partecipazione dei giudici ausiliari nei collegi fino al 31 ottobre 2025. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo sulla rimessione in termini: ha ribadito che, secondo le Sezioni Unite n. 12307/2015, chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravandolo dell'onere di provare la falsità. Ha quindi affermato che non ricorre un overruling scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. o art. 184-bis c.p.c., poiché la questione era già oggetto di contrasto giurisprudenziale e il mutamento interpretativo non era imprevedibile; inoltre la ricorrente non aveva neppure chiesto tempestivamente in appello una specifica rimessione in termini. Conseguentemente sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 184-bis c.p.c.

    applicabile ratione temporis

    La rimessione in termini non spetta quando il mutamento giurisprudenziale non integra un overruling imprevedibile e quando la parte non abbia specificamente chiesto il rimedio nel giudizio di merito.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone un errore scusabile o un affidamento incolpevole; tali presupposti sono esclusi nel caso di specie.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della lamentata lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa la violazione.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa, ma la Corte esclude che il principio sia stato violato.

  • art. 106 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l'assetto della magistratura onoraria nella parte incompatibile con il modello costituzionale, ma con effetti differiti per salvaguardare l'organizzazione giudiziaria.

  • artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013

    Le disposizioni sono richiamate per la questione sulla partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello; la loro illegittimità è stata dichiarata solo con effetto differito al 31 ottobre 2025.

  • art. 32 del d.lgs. n. 116/2017

    È il termine finale individuato per il completamento del riordino della magistratura onoraria e per la perdurante tollerabilità costituzionale della disciplina censurata.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    È richiamato come base della rimessione della questione alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato ed è successivo al 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha inserito nel testo unico spese di giustizia il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La contestazione dell'autenticità di un testamento olografo non si svolge con il mero disconoscimento della scrittura privata né con la querela di falso, ma richiede un'autonoma azione di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria.
  • In tema di testamento olografo, l'onere di provare la falsità o la non provenienza dal de cuius grava sulla parte che ne contesta l'autenticità.
  • Un mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite su una regola processuale non integra di per sé un overruling scusabile: la rimessione in termini è esclusa quando esisteva un contrasto interpretativo già percepibile e la parte abbia confidato su un orientamento non prevalso.
  • La rimessione in termini richiede una specifica istanza e l'allegazione di un concreto affidamento incolpevole; una richiesta generica di adozione dei provvedimenti più opportuni non è sufficiente.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di norme sulla composizione dei collegi d'appello può essere modulata temporalmente dalla Corte costituzionale per evitare un pregiudizio all'amministrazione della giustizia; in tale periodo transitorio la composizione dei collegi resta valida nei limiti indicati dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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