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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16731/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, assunti con contratti a tempo determinato nel servizio antincendio boschivo e dipendenti dell'amministrazione regionale competente in materia forestale, avevano chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per l'"indennità di mansione" prevista dall'art. 9 del CIRL 27 aprile 2001 per gli anni 2011-2014. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che l'indennità fosse dovuta solo quando gli operai svolgevano concretamente le mansioni antincendio (avvistamento o spegnimento incendi) e non anche nei periodi in cui erano adibiti a manutenzione e ripulitura, attività consentite dall'art. 5 del medesimo CIRL. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano, da un lato, violazione dell'art. 2103 c.c. e delle norme collettive/regionali sul rapporto di lavoro forestale, sostenendo di essere stati impiegati in modo sistematico in mansioni inferiori o diverse da quelle antincendio, con conseguente demansionamento e comunque con diritto all'indennità; dall'altro lato, sostenevano che l'indennità di mansione, in quanto elemento della paga-base o comunque collegato alla qualifica, dovesse essere corrisposta anche durante le attività di manutenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il richiamo all'art. 360, n. 5, c.p.c. perché il motivo non indicava quale fatto decisivo sarebbe stato omesso; ha inoltre giudicato non pertinenti e non confrontati con la ratio decidendi i riferimenti alle norme regionali e contrattuali invocate. La Corte ha chiarito che la decisione impugnata si fondava sull'affermazione secondo cui l'indennità di mansione spetta soltanto in relazione al concreto svolgimento delle mansioni antincendio, non essendo sufficiente il mero inquadramento o l'assegnazione ad altre attività consentite dal contratto collettivo. Non è stata disposta statuizione sulle spese, poiché la Regione era costituita solo ai fini della partecipazione all'udienza. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere un demansionamento, ma ritenuto non pertinente dalla Corte perché l'indennità controversa non era correlata alle qualità professionali intrinseche delle mansioni, bensì al concreto svolgimento del servizio antincendio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato radicalmente inammissibile perché non specificava quale fatto decisivo sarebbe stato omesso nell'esame di merito.

  • art. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996

    richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto alle giornate di lavoro garantite, ma ritenuto non pertinente alla questione dell'indennità di mansione.

  • art. 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006

    richiamato dai ricorrenti per il minimo di giornate lavorative e ritenuto non pertinente al diverso tema dell'indennità.

  • art. 5, CIRL 27 aprile 2001

    la Corte d'appello, confermata in punto di ratio, lo ha interpretato come norma che consente di adibire gli addetti alle squadre di pronto intervento a manutenzione e ripulitura quando non impegnati nello spegnimento incendi.

  • art. 9, CIRL 27 aprile 2001

    interpretato nel senso che l'indennità di mansione spetta solo agli operai addetti all'avvistamento o spegnimento incendi e solo per il periodo in cui tali mansioni speciali sono effettivamente svolte.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 372 c.p.c.

    la Regione è indicata come costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato solo per il parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se deduce l'omesso esame di un fatto decisivo senza indicare in modo specifico quale sia il fatto storico trascurato e perché esso sarebbe decisivo.
  • Le censure di violazione di legge non sono ammissibili quando non si confrontano criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre una diversa interpretazione astratta della disciplina.
  • Quando una voce economica collettiva è collegata, secondo l'interpretazione della sentenza, al concreto svolgimento di una determinata attività speciale, essa non spetta nei periodi in cui il lavoratore è legittimamente adibito ad attività diverse previste dal contratto collettivo.
  • La qualificazione di un'indennità come compenso per una specifica mansione opera in modo distinto dal tema del demansionamento: la contestazione sulla legittimità dell'assegnazione ad altre attività non implica automaticamente il diritto alla medesima indennità.
  • In sede di legittimità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche per irrilevanza delle norme invocate quando esse non risultano pertinenti al problema giuridico effettivamente deciso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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