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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/150

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione delle seguenti sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari: deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il sistema di ripartizione delle valutazioni di alcune sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari, sostituendo il Regno Unito come Stato membro relatore a seguito della sua uscita dall’Unione. La modifica riguarda cinque sostanze attive nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 e una sostanza attiva nella parte B, senza designare alcuno Stato membro correlatore. Il testo si applica dal 30 marzo 2019, in coerenza con la data prevista di cessazione dell’applicazione dei trattati al Regno Unito in assenza di accordo di recesso.

Modifica la ripartizione tra Stati membri relatori delle valutazioni di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari, sostituendo il Regno Unito con Austria, Repubblica ceca, Germania, Polonia e Danimarca per specifiche sostanze.

Ambito di applicazione

Si applica alla procedura di rinnovo e valutazione delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. Riguarda le sostanze attive deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo e, in concreto, la designazione dello Stato membro relatore per la loro valutazione. Non introduce esclusioni specifiche, ma opera solo per le sostanze elencate nell’allegato modificato e nel quadro della procedura di rinnovo. È applicabile negli Stati membri dell’UE ed è rilevante anche ai fini SEE.

Modifica della designazione degli Stati membri relatori per alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per riallocare le responsabilità di valutazione di alcune sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari. La modifica si rende necessaria in conseguenza della notifica di recesso del Regno Unito dall’Unione e del rischio che, dal 30 marzo 2019, il Regno Unito non possa più svolgere il ruolo di autorità di riferimento nelle valutazioni previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, il regolamento n. 686/2012 aveva attribuito al Regno Unito la valutazione di determinate sostanze attive. Poiché il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE e, in assenza di accordo di recesso, i trattati cessano di applicarsi dal 30 marzo 2019, la Commissione ritiene necessario trasferire tali incarichi ad altri Stati membri. Il testo precisa inoltre che, anche nell’ipotesi di applicazione dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito non fungerebbe da autorità di riferimento per le valutazioni, gli esami, le approvazioni o le autorizzazioni a livello UE o degli Stati membri che agiscono congiuntamente.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento: deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo. Il regolamento non disciplina l’autorizzazione sostanziale di tali principi attivi, ma solo la ripartizione tra Stati membri del ruolo di relatore nella procedura di rinnovo e valutazione prevista dal diritto UE sui prodotti fitosanitari.

Ripartizione delle nuove responsabilità

L’allegato sostituisce le voci corrispondenti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. Nella parte A: la deltametrina è attribuita all’Austria (AT), il diflufenican alla Repubblica ceca (CZ), il fluoxastrobin alla Germania (DE) e il protioconazolo alla Polonia (PL). Nella parte B: l’epossiconazolo è attribuito alla Polonia (PL) e il tebuconazolo alla Danimarca (DK). La Commissione motiva tale scelta con l’esigenza di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità tra gli Stati membri.

Stato membro correlatore

Il regolamento precisa che non viene designato alcuno Stato membro correlatore. La scelta è giustificata dal fatto che le valutazioni sono già in fase avanzata e che il lavoro residuo è considerato di lieve entità, rendendo superflua una figura di coordinamento aggiuntiva.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre espressamente dal 30 marzo 2019. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della ripartizione degli Stati membri relatori

L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 secondo l’allegato del presente regolamento, sostituendo le voci relative alle sostanze attive interessate e assegnando nuovi Stati membri relatori.

Nuovi Stati membri relatori per le sostanze della parte A

Nell’allegato, parte A, la valutazione è attribuita a: deltametrina ad Austria (AT), diflufenican a Repubblica ceca (CZ), fluoxastrobin a Germania (DE), protioconazolo a Polonia (PL).

Nuovi Stati membri relatori per le sostanze della parte B

Nell’allegato, parte B, la valutazione è attribuita a: epossiconazolo a Polonia (PL) e tebuconazolo a Danimarca (DK).

Assenza di Stato membro correlatore

Il regolamento chiarisce che, poiché le valutazioni sono in fase avanzata e il lavoro residuo è di lieve entità, non è necessario designare uno Stato membro correlatore per le sostanze interessate.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 marzo 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisalute e sicurezza alimentareagricolturacooperazione amministrativa tra stati membri

Testo integrale

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