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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23432/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato le dichiarazioni IVA/IRAP di un operatore che svolgeva attività di trasporto marittimo di persone per l'anno 2012, contestando l'indebita applicazione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Amministrazione, il servizio reso non integrava trasporto pubblico e urbano esente, ma un'attività di trasporto privata e turistico-ricreativa resa sulla base di accordi con tour operator, con beneficiari predeterminati, itinerari, orari e possibili servizi accessori (guide, pranzi, visite, noleggio per feste), quindi riconducibile a prestazione complessa imponibile. La società ha resistito sostenendo che l'attività consistesse in trasporto pubblico non di linea mediante approdi demaniali e che il ricorso fosse inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito e privo di autosufficienza. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che l'esenzione si applichi solo al trasporto pubblico/urbano fruibile indistintamente e non ai servizi turistici resi a gruppi predeterminati o con elementi accessori, richiamando circolari e risoluzioni amministrative e prospettando che, in presenza di ulteriori prestazioni, il servizio diventerebbe imponibile IVA al 22%.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge perché una norma di interpretazione autentica sopravvenuta (art. 36-bis d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022) chiarisce che l'esenzione di cui all'art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. n. 633/1972 si applica anche alle prestazioni di trasporto effettuate per finalità turistico-ricreative, a condizione che abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano ulteriori servizi diversi da quelli accessori ex art. 12 d.P.R. n. 633/1972. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del compendio documentale, attività riservata al giudice di merito. In ragione della sopravvenienza normativa e del mutamento dell'assetto interpretativo, la Corte ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 10, primo comma, n. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Sono esenti dall'imposta le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.

    L'esenzione non è limitata ai soli trasporti pubblici e urbani in senso stretto: alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta si applica anche alle prestazioni con finalità turistico-ricreative, purché consistano esclusivamente nel trasporto di persone e non comprendano ulteriori servizi non accessori.

  • art. 36-bis d.l. 17 maggio 2022, n. 50, conv. dalla L. 15 luglio 2022, n. 91

    Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.

    Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, applicabile ai giudizi pendenti e alle controversie future, salvo i rapporti esauriti; chiarisce che l'esenzione opera anche per trasporti turistico-ricreativi se il servizio resta esclusivamente di trasporto.

  • art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come parametro per distinguere i servizi accessori dal compendio prestazionale principale di trasporto; l'esenzione permane se gli ulteriori servizi sono solo accessori.

  • art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la presenza di servizi ulteriori integra una prestazione unica imponibile; la Corte non accoglie questa impostazione alla luce dell'interpretazione autentica sopravvenuta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale della censura di violazione di legge dedotta in cassazione.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Evocato dalla controricorrente per sostenere l'inammissibilità del ricorso; la Corte non fonda su tale norma la decisione, che è assunta nel merito e per inammissibilità parziale della censura.

Massime di principio

  • In materia di IVA sul trasporto marittimo di persone, l'esenzione prevista per il trasporto urbano si applica anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, se il servizio ha ad oggetto in via esclusiva il trasporto di persone e non include servizi ulteriori non accessori.
  • Una norma di interpretazione autentica sopravvenuta, se qualificata come tale, si applica retroattivamente ai giudizi pendenti, salvo i rapporti esauriti, e può consolidare o rimodulare l'interpretazione della disciplina tributaria previgente.
  • La censura di violazione di legge in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o documentale; l'apprezzamento dei fatti e la qualificazione concreta della prestazione, quando fondati su documenti, appartengono al giudice di merito.
  • Ai fini dell'esenzione, non è decisiva la tipologia dei passeggeri trasportati o del soggetto che commissiona il servizio, ma la natura oggettiva della prestazione complessiva e l'eventuale presenza di servizi accessori o ulteriori rispetto al trasporto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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