Cassazione Penale, Sentenza n. 21938/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale con esecuzione della misura in Germania. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze ritenendo che la documentazione non consentisse l'applicazione della misura alternativa in territorio tedesco: mancava la prova di un domicilio stabile in Germania (era indicata solo una elezione di domicilio), il rapporto di lavoro prodotto era a tempo determinato con scadenza al 31/12/2025 e quindi non garantiva una attività lavorativa stabile e continuativa verificabile per la durata dell'affidamento, e l'istante non aveva assolto gli oneri di allegazione richiesti per consentire la valutazione della richiesta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che, pur essendo possibile eseguire l'affidamento in prova al servizio sociale in uno Stato membro dell'UE in cui il condannato abbia residenza legale e abituale (d.lgs. 15/02/2016, n. 38), l'istante deve adempiere agli oneri di allegazione sui requisiti minimi (luogo di residenza all'estero, attività lavorativa concreta, documentazione probante) e permane l'obbligo, a pena di inammissibilità, di elezione di domicilio sul territorio nazionale. La mancata collaborazione o l'assenza di elementi verificabili può giustificare il rigetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38
art. 2, lett. e) e art. 4
L'affidamento in prova al servizio sociale è assimilabile a una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e) e può essere eseguito nello Stato membro dell'UE dove il condannato abbia residenza legale e abituale, purché l'istanza sia adeguatamente documentata e siano rispettati i criteri di controllo e collaborazione dell'ufficio esecuzione penale esterna.
codice di procedura penale
Permane l'obbligo, a pena di inammissibilità dell'istanza per il condannato libero, di effettuare elezione di domicilio sul territorio nazionale; l'assenza di tale elezione o la mancata collaborazione può determinare l'inammissibilità o il rigetto della richiesta.
giurisprudenza della Corte (es. Sez. 1, n. 23720 del 20/06/2025, Sindoni)
Conferma il principio secondo cui l'affidamento può essere eseguito in un altro Stato membro se il condannato ha residenza legale e abituale in quello Stato, ma solo a condizione che l'istante adempi agli oneri di allegazione sugli elementi minimi (residenza, attività lavorativa etc.) necessari per la valutazione del tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Per richiedere l'esecuzione di un affidamento in prova in un altro Stato UE occorre dimostrare la residenza legale e abituale nello Stato estero con documentazione probante, non una mera elezione di domicilio.
- È necessario fornire elementi concreti e verificabili sulla attività lavorativa o altra occupazione stabile per tutta la durata prevista dell'affidamento; contratti a termine non ancora rinnovati o prospettive speculative sono generalmente insufficienti.
- L'istante ha l'onere di allegazione: senza i minimi elementi informativi (indirizzo stabile, prova dell'attività lavorativa, contatti con l'ufficio esecuzione penale esterna) la richiesta può essere dichiarata inammissibile o respinta nel merito.
- Permane per il condannato libero l'obbligo di elezione di domicilio in Italia a pena di inammissibilità dell'istanza; l'assenza di collaborazione o la permanenza all'estero senza adeguata documentazione può giustificare il rigetto.
- In fase di formulazione della domanda è consigliabile predisporre documentazione completa (prove di residenza, copia di contratti di lavoro solidi o dichiarazioni affidabili dell'eventuale datore di lavoro, recapiti e impegni di collaborazione con l'Ufficio esecuzione penale esterna) per evitare il rigetto per carenza di elementi.
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