Cassazione Civile, Ordinanza n. 26348/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva deciso sulla controversia tributaria tra le parti. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza chiedendo la sospensione del processo e la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, di avere presentato la domanda di definizione e di avere effettuato il pagamento dovuto per il perfezionamento della procedura entro i termini. L'Avvocatura dello Stato ha a sua volta riferito che l'Ufficio aveva comunicato l'avvenuta presentazione della domanda e il pagamento, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La questione esaminata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della definizione agevolata della lite tributaria e, in particolare, se in mancanza di diniego notificato entro il termine previsto e senza istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il giudizio debba essere dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha rilevato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava notificato alcun diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate, senza liquidazione giudiziale delle spese nel provvedimento di estinzione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; la disciplina regola anche la sospensione del processo e gli effetti processuali della definizione.
art. 6 d.l. n. 119/2018
Le controversie definibili non sono sospese salvo richiesta del contribuente; se viene depositata la domanda di definizione e la prova del pagamento, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
art. 6 d.l. n. 119/2018
L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le forme degli atti processuali ed è impugnabile entro sessanta giorni.
art. 6 d.l. n. 119/2018
In mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato dalle parti in relazione alla richiesta di estinzione e alla regolazione delle spese del giudizio tributario estinto.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie produce l'estinzione del processo quando il contribuente abbia perfezionato la procedura nei termini previsti e non sia stato notificato tempestivo diniego della definizione.
- Nel regime di cui all'art. 6 del d.l. n. 119/2018, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine finale comporta la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice.
- Ai fini della verifica dell'estinzione per pace fiscale, assumono rilievo la prova della domanda di definizione, il pagamento degli importi dovuti e la mancanza di diniego notificato nei termini di legge.
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