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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 164/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1662/2023 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 164/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio finanziario di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. Secondo la ricorrente, dopo la notificazione del titolo l'Amministrazione non aveva eseguito la prestazione, salvo il pagamento delle spese legali, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente nella misura stabilita dal giudicato. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; il TAR lo applica disponendo l'esecuzione del giudicato e la nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il riferimento normativo per l'assegnazione e l'utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione statale l'erogazione di una somma o di un beneficio amministrativo e l'amministrazione non vi provvede, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari per dare concreta esecuzione al giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, può utilizzare gli strumenti finanziari previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell'amministrazione soccombente, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale, salva la disciplina eventualmente applicabile a soggetti diversi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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