Cassazione Penale, Sentenza n. 14671/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione concreta dell'attualità della pericolosità. Il ricorrente contestava che l'ordinanza si fosse limitata a ripetere il decreto ministeriale e gli esiti dell'indagine "Mediterraneo" senza considerare dichiarazioni di collaboratori che avrebbero ridimensionato il suo ruolo, e senza valutare i criteri legislativi (profilo criminale attuale, vitalità dell'associazione, sopravvenienze giudiziarie, osservazione carceraria, tenore di vita dei familiari). Denunciava un automatismo nel ritenere attuale la pericolosità sulla base di condanne e di comportamenti di familiari, senza prove dell'effettiva capacità di mantenere o attivare contatti con l'associazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato e generico. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato i criteri normativi e giurisprudenziali: ha valutato la permanenza dell'operatività della cosca (operazioni di polizia e misure cautelari sino al 2023), la caratura criminale e il ruolo apicale del ricorrente (anche alla luce di precedenti accertamenti su ordini impartiti tramite familiari), l'assenza di pentimento e la negativa condotta carceraria. La Corte ha quindi confermato che per la proroga dell'art. 41-bis non è necessario dimostrare contatti attuali ma basta l'accertamento che la capacità di mantenerli o attivarli non sia venuta meno. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Per la proroga del regime 41-bis non è richiesta la prova di contatti attuali con l'organizzazione esterna; occorre accertare che la capacità di mantenerli o riattivarli non sia venuta meno. La valutazione può fondarsi anche su elementi gi acquisiti che rivelano la persistenza della condizione di pericolo.
comma 2-bis dell'art. 41-bis
Indica parametri non esaustivi da considerare (profilo criminale, vitalità e pericolosità dell'associazione, sopravvenienze giudiziarie, osservazione carceraria, tenore di vita dei familiari). La loro valutazione è di merito e consente un apprezzamento complessivo anche su elementi non necessariamente sopravvenuti.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferita al principio secondo cui, in mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, può essere disposto il versamento alla Cassa delle ammende; qui applicata per motivare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. Sez. 1, n. 2660/2018; Sez. 1, n. 20986/2020)
Precedenti che confermano il principio secondo cui la proroga del 41-bis può essere giustificata dalla persistenza delle condizioni di pericolo anche attraverso elementi non necessariamente sopravvenuti, come la posizione di rilievo del detenuto in un clan ancora operativo e i legami familiari.
Massime di principio
- Per la proroga del regime di cui all'art. 41-bis non è necessario provare contatti attuali con l'organizzazione: basta dimostrare che la capacità di mantenerli o riattivarli non sia venuta meno.
- La valutazione della proroga è discrezionale e di merito: può fondarsi su elementi già acquisiti (condanne, ruolo apicale, operatività del clan, indagini su familiari) se indicano la persistenza del pericolo.
- Motivi generici o ripetitivi che non indicano il nesso specifico tra le ragioni del provvedimento impugnato e le censure sono inammissibili: il ricorrente deve contestare in modo puntuale le ragioni della decisione e offrire elementi nuovi o una concreta critica degli accertamenti.
- Elementi come l'assenza di pentimento, la negativa condotta carceraria, indagini recenti o misure cautelari nei confronti di affiliati/familiari sono rilevanti per valutare la permanenza del pericolo e possono giustificare la proroga.
- Per impugnare con successo una proroga 41-bis conviene proporre prove nuove e specifiche che dimostrino la cessazione dell'operatività dell'associazione o il definitivo disimpegno del detenuto (es. collaborazioni, dichiarazioni credibili, osservazione carceraria positiva, mutamento del ruolo familiare/territoriale).
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