Cassazione Civile, Ordinanza n. 14174/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla rettifica della dichiarazione doganale presentata per l'importazione di merce proveniente dalla Cina da parte di una società poi cessata e cancellata dal registro imprese. L'Ufficio doganale, ritenendo inattendibile il valore dichiarato, emetteva avviso di accertamento doganale con recupero dei diritti evasi e irrogazione di sanzioni. La società importatrice impugnava l'atto; il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, mentre il giudice d'appello confermava. Su ricorso dell'Amministrazione, la Corte di cassazione cassava con rinvio. Il giudice del rinvio accoglieva l'appello dell'Agenzia, confermando l'atto. Uno dei soci della società cessata proponeva ricorso principale per cassazione, articolato in tre motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del vincolo del giudice di rinvio rispetto alla precedente cassazione; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 115 c.p.c.; violazione degli artt. 29 e 30 del codice doganale comunitario e dell'art. 2697 c.c. per la rideterminazione del valore in dogana sulla base di beni similari anziché identici e per asserito mancato rispetto dell'ordine dei criteri legali. Un secondo socio proponeva ricorso incidentale con doglianze sostanzialmente analoghe, sostenendo l'omesso esame di un fatto decisivo e l'erronea applicazione dei criteri di valutazione doganale. L'Agenzia resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha riunito il ricorso principale e quello incidentale. Ha ritenuto correttamente qualificato come principale il ricorso proposto per primo e come incidentale quello successivo. Nel merito ha respinto tutte le censure: il giudice del rinvio si era conformato al principio di diritto, avendo esaminato proprio la rideterminazione operata dall'Ufficio; la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, perché dava conto in modo chiaro dei fatti e delle norme applicate; non vi era omesso esame di un fatto decisivo, poiché il tema dell'utilizzo dei criteri di determinazione del valore doganale era stato effettivamente esaminato; soprattutto, la Corte ha ribadito che, in materia doganale, il valore di transazione resta il criterio prioritario, ma l'Amministrazione può discostarsene solo a fronte di fondati dubbi, previa richiesta di informazioni integrative e contraddittorio con l'importatore, ricorrendo poi in sequenza ai metodi sussidiari dell'art. 30 CDC e, solo in ultima istanza, all'art. 31. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva avviato il contraddittorio, richiesto documentazione, consultato la banca dati M.E.R.C.E. e acquisito perizie di parte e d'ufficio, sicché la CTR aveva correttamente ritenuto rispettato l'ordine legale dei criteri e legittima la rettifica del valore. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte; nel caso concreto tale vincolo è stato rispettato perché il giudice del rinvio ha esaminato la rideterminazione del valore doganale secondo quanto richiesto dalla cassazione.
art. 360 c.p.c.
c. 1 n. 4; c. 1 n. 5; c. 1 n. 3
Le doglianze sono state ricondotte ai diversi vizi di legittimità dedotti: nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, ma sono state tutte ritenute infondate.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso argomentativo; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, senza rilievo decisivo autonomo nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente considerato le prove.
art. 29 CDC reg. CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana coincide di regola con il valore di transazione, cioè con il prezzo effettivamente pagato o da pagare; è il metodo prioritario di determinazione.
art. 30 CDC reg. CEE n. 2913/1992
I metodi di determinazione del valore in dogana previsti da questa norma sono sussidiari e devono essere applicati in sequenza solo quando non sia possibile usare il criterio del valore di transazione.
art. 31 CDC reg. CEE n. 2913/1992
Può essere utilizzato soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana neppure mediante i metodi dell'art. 30.
art. 181-bis reg. attuativo del codice doganale
Se l'autorità doganale nutre fondati dubbi sull'attendibilità del valore dichiarato, deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio prima di discostarsi dal valore di transazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla prova del maggior valore; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la ricostruzione dell'Ufficio era sorretta da attività istruttoria e contraddittorio.
art. 371 c.p.c.
È richiamato per la qualificazione dell'impugnazione successiva come ricorso incidentale quando il primo ricorso è già stato proposto contro la stessa sentenza.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione, quando contro la medesima sentenza vengano proposti più ricorsi, quello successivo deve essere qualificato come incidentale, anche se introdotto con atto autonomo, purché proposto nel termine per il ricorso incidentale.
- In materia di valore doganale, il criterio prioritario è il valore di transazione; i criteri successivi sono sussidiari e possono essere applicati solo se il primo non sia utilizzabile dopo un effettivo contraddittorio con l'importatore e richieste di chiarimenti/documentazione.
- L'amministrazione doganale, per discostarsi dal valore dichiarato, deve fondare i propri dubbi su elementi concreti, richiedere informazioni integrative e consentire all'interessato di interloquire prima di procedere alla rettifica.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico; non sussiste invece vizio motivazionale se il giudice di merito espone chiaramente fatti, prove e norme applicate.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico dedotto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se valutato in senso sfavorevole alla parte che lo invoca.
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