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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19143/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per truffa (9 mesi di reclusione e 900 euro di multa), contestando: 1) l'affermazione di responsabilità basata su un unico "elemento debole", ossia l'accredito della somma su una carta Postepay intestata al ricorrente, deducendone erroneamente che egli fosse il possessore e utilizzatore; 2) l'applicazione della recidiva, chiesta di essere esclusa; 3) la determinazione della pena, ritenuta ingiustificatamente discostata dal minimo edittale. In sostanza il ricorrente ha chiesto l'annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione della Corte d'appello, osservando che l'imputato non ha allegato ipotesi alternative concrete circa la disponibilità della carta (ad esempio denuncia di smarrimento o indicazione di terzi utilizzatori). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sul dovere di allegazione dell'imputato circa fatti ignoti utili alla sua difesa. Ha confermato altresì la legittimità dell'applicazione della recidiva (che del resto era stata dedotta tardivamente in sede di conclusioni) e la congruità della pena, anche in considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    norma applicata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta tempestiva di discussione orale

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2

    richiamato per motivare l'applicabilità della disciplina sulle trattazioni scritte in funzione delle modifiche legislative successive (si colloca nel quadro delle norme procedurali citate)

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    richiamato per escludere la possibilità di riproporre in Cassazione questioni dedotte soltanto in sede di conclusioni dell'appello e non nell'atto di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende (applicata per fissare euro 3.000)

Massime di principio

  • In procedimenti per reati informatici o con pagamenti elettronici, l'accredito su una carta intestata all'imputato costituisce un elemento probatorio rilevante ma non automaticamente decisivo; tuttavia il mancato apporto, da parte dell'imputato, di elementi alternativi concreti indebolisce la sua difesa.
  • L'imputato non ha un onere probatorio formale, ma esiste un onere di allegazione: se vuole contestare l'effettiva disponibilità o l'uso del mezzo di pagamento a lui intestato deve fornire indicazioni e fatti concreti (es. denuncia di furto/smarrimento, nomi di terzi possibili utilizzatori, elementi di riscontro) utili agli accertamenti.
  • Questioni e deduzioni rilevanti devono essere formulate tempestivamente negli atti di impugnazione; rilievi sollevati soltanto nelle conclusioni di appello possono risultare inammissibili in sede di Cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
  • La recidiva può essere confermata se adeguatamente motivata dalla Corte di merito e se l'imputato ha precedenti numerosi e gravi; la presenza di numerosi precedenti può giustificare l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: ricorsi confusi o privi di dettagli fattuali rischiano di essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende.

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