Cassazione Civile, Ordinanza n. 36177/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché rileva che la controversia rientra tra quelle inserite nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini della definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022. Poiché risulta la regolare definizione della lite nelle forme di legge e non risulta un diniego, il processo viene dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, contestandogli per l'anno d'imposta 2004 un maggior reddito di partecipazione di euro 124.191,00, riferito alla quota del 50% posseduta in una società a responsabilità limitata. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l'atto; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto perché il processo viene definito in rito per intervenuta estinzione.
Norme richiamate
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2003
richiamato come disposizione diretta alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
art. 1, comma 186 e segg., L. n. 197 del 2022
richiamato come base della definizione agevolata della controversia, la cui regolare perfezione comporta l'estinzione del processo.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
la mancata formulazione di un diniego consente di ritenere definita la controversia; in tal caso il processo si estingue.
art. 391 c.p.c.
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma richiamata.
Massime di principio
- Quando una controversia di legittimità rientra nell'ambito della definizione agevolata prevista dalla legge e risulta la regolare definizione della lite, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'inclusione della controversia nell'elenco trasmesso dall'amministrazione competente può costituire elemento documentale sufficiente a dimostrare, allo stato, l'avvenuta definizione della lite in base alla disciplina agevolativa.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse previsioni normative specifiche.
- La Corte, quando rileva l'intervenuta definizione della lite, non si pronuncia sul merito della pretesa tributaria né sui motivi di ricorso introdotti dall'amministrazione.
Come è indicizzato
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